T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2847

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che era stato motivato sulla base del riscontro che mai nessuna domanda di assunzione era stata presentata dal datore di lavoro indicato nella domanda di emersione.

Nell’unico motivo di ricorso si eccepisce l’insufficienza della motivazione che non permette di sapere in base a quali accertamenti è stata ritenuta inesistente la domanda di assunzione del datore di lavoro e la carenza di istruttoria espletata in merito.

La Prefettura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24.6.2008 veniva respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento.

Il ricorso non è fondato.

La circostanza che non vi era alcuna richiesta da parte del datore di lavoro è attestata dal fatto che il ricorrente non produce nessun contratto di soggiorno sottoscritto con il presunto datore di lavoro; i riscontri effettuati nel corso di un’indagine sul falso rilascio dei nulla osta condotta dalla Procura della Repubblica di Milano hanno consentito di verificare la mancanza della richiesta.

A prescindere dalla buona fede del ricorrente che potrebbe essere stato effettivamente truffato, anche se non sembra aver offerto elementi agli inquirenti in grado di avvalorare detta ipotesi, non vi sono i presupposti per annullare il decreto impugnato

Le spese possono essere compensate in virtù della possibile buona fede del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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