Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-10-2011) 25-10-2011, n. 38555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 21.6.2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sanremo dispose la custodia cautelare in carcere di B.H. indagato per i reati di ricettazione (capo a) tentata rapina impropria (capo B), lesioni (capo C) e tentata rapina impropria (capo D).

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 8.7.2011, annullò il provvedimento impugnato limitatamente al capo A confermandolo nel resto.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo violazione di legge in relazione alla conferma della qualificazione dei fatti di cui ai capi B e D quali tentata rapina impropria, dal momento che tale reato non sarebbe configurabile nel caso in cui non vi sia stato impossessamento.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte largamente maggioritario ed ormai consolidato, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamento della "res" altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. (V. da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 13.1.2011 dep. 22.2.2011 rv 249390).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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