Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2012, n. 5811 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – C.F.N. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza in data 13 luglio 2005 con cui l’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 515.234 quale sanzione per la violazione della L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2 sul presupposto di avere concorso, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5 quale dirigente dell’Assessorato regionale all’agricoltura di Catanzaro, alla indebita riscossione, da parte di Ca.Ma., della somma di Euro 815.752,45, a titolo di aiuto comunitario per la realizzazione di opere nell’ambito di misure forestali.

Si è costituito il Ministero delle politiche agricole, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con sentenza n. 1543 del 2007. 2. – La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 luglio 2009, ha accolto il gravame del Ministero e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato l’opposizione del C., condannandolo al rimborso, in favore dell’Amministrazione, delle spese di entrambi i gradi.

2.1. – La Corte territoriale:

– ha puntualizzato che – contrariamente a quanto sostenuto dal C. con il primo motivo di opposizione, "pur se la questione non è stata espressamente affrontata dal primo giudice e pur se in proposito non è stato formulato specifico rilievo da parte del predetto appellato" – nell’ordinanza-ingiunzione deve ritenersi rispettato l’obbligo di motivazione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18;

– ha precisato che la sanzione amministrativa riguarda (diversamente dall’assunto del primo giudice) non la domanda di aiuto n. (OMISSIS), bensì la domanda di aiuto n. (OMISSIS);

– ha rilevato che al C. è stato contestato di avere trasmesso all’AGEA l’elenco di liquidazione n. (OMISSIS) senza i previi accertamenti previsti dal D.M. 18 dicembre 1998, n. 494, art. 5 consistenti nelle verifiche sullo stato di avanzamento delle opere ammesse al contributo comunitario;

– ha sottolineato che l’elemento soggettivo ai fini della configurazione della responsabilità emerge dalla stessa violazione contestata, giacchè la trasmissione dell’elenco contenente anche il nominativo della Ca. ai fini della liquidazione parziale del contributo, senza il previo accertamento degli organi competenti, comprende in sè la consapevolezza di consentire il pagamento della relativa somma senza che la beneficiaria sia sottoposta ai necessari controlli.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 ottobre 2010, sulla base di undici motivi, illustrati con memoria.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Preliminare in ordine logico è l’esame del secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione al giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza n. 643 del 2009 del Tribunale di Catanzaro e della sentenza n. 827 del 2008 del Tribunale di Catanzaro. Con la prima pronuncia, in accoglimento del ricorso del C., è stata definitivamente annullata, per difetto di prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, la diversa ordinanza-ingiunzione (n. 244/2006) con cui era stato contestato, in concorso con altro beneficiario ( A. P.), l’identico comportamento, vale a dire la trasmissione all’AGEA dell’elenco n. (OMISSIS), contenente le richieste di liquidazione dei vari soggetti interessati, in assenza dei controlli di cui al D.M. n. 494 del 1998, art. 5. Con l’altra sentenza, in accoglimento del ricorso di Ca.Ma., è stata definitivamente annullata, essendo stata riconosciuta la legittimità dell’intero contributo comunitario percepito, l’ordinanza-ingiunzione (n. 230/2005) emessa per la presunta indebita percezione degli indebiti comunitari richiesti con le domande n. (OMISSIS) (ivi compreso, quindi, il contributo oggetto della domanda n. (OMISSIS), in ordine al quale al C. è stato contestato il concorso).

2. – Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

L’illecito amministrativo previsto dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2 e art. 3, comma 1, ha ad oggetto l’indebita percezione di aiuti comunitari nel settore agricolo.

Anche in relazione a questo illecito è configurabile (come questa Corte ha già riconosciuto: Sez. 1^, 13 luglio 2006, n. 15929) il concorso di persone nella violazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5; ed il contributo concorsuale assume rilevanza sia quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile della violazione, sia quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando l’illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe egualmente commesso, ma con maggiore incertezze di riuscita o difficoltà.

Nella specie, con l’ordinanza-ingiunzione oggetto della presente controversia (la n. 232 del 2005), al C. è stato addebitato di avere consentito alla Ca. di ottenere un aiuto comunitario che non le spettava (secondo quanto a lei contestato con il verbale del 2 luglio 2002, poi sfociato nell’ordinanza-ingiunzione n. 230 del 2005), avendo trasmesso all’AGEA, in qualità di dirigente dell’Assessorato regionale all’agricoltura di Catanzaro, l’elenco di liquidazione senza effettuare i controlli e le verifiche prescritti dal D.M. 13 dicembre 1998, n. 494, art. 5 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento CEE n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione di contributi per l’esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi).

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente per cassazione risulta che, in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata, è passata in cosa giudicata la sentenza in data 11 giugno 2008, con cui il Tribunale di Catanzaro ha annullato, su ricorso della Ca., l’ordinanza-ingiunzione n. 230 del 2005, per non avere "l’Amministrazione opposta, a fronte delle puntuali contestazioni dell’opponente circa i fatti e le deduzioni poste a sostegno della sanzione, non provato, nè … chiesto di provare le circostanze utili a suffragare la responsabilità dell’opponente".

Ora, ai fini della configurabilità della responsabilità del concorrente nella violazione di indebita percezione , da parte di altri, di aiuti comunitari nel settore agricolo, di cui alla L. n. 898 del 1986, art. 2 e art. 3, comma 1, è indispensabile, accanto al contributo causale o agevolatore, che l’indebita percezione dell’autore principale sussista: ne consegue che ove, proposta opposizione alla (separata) ordinanza-ingiunzione da parte del percettore dell’aiuto, questa sia stata accolta e sia stato escluso il carattere indebito della percezione del contributo e, con ciò, la stessa oggettiva sussistenza dell’illecito, quella sentenza, una volta non più soggetta ad impugnazione, contenendo un’affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, spiega un’efficacia riflessa nel giudizio, ancora pendente, in cui si controverte della legittimità dell’ordinanza- ingiunzione emessa a carico dell’extraneus, ed impedisce di configurare la responsabilità di costui a titolo di concorso nella violazione del percettore.

3. – L’accoglimento del secondo mezzo determina l’assorbimento degli altri motivi di censura.

4. – La sentenza impugnata è cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione.

La novità della questione esaminata in questa sede, la sopravvenienza del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione dell’intraneus e la complessità delle valutazioni compiute nei gradi di merito (che ha condotto a pronunce di segno diverso del Tribunale e della Corte d’appello) giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza-ingiunzione opposta. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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