Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38699 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza del 24 maggio 2011 il Tribunale del riesame di Lecce confermava il provvedimento che applicava la misura cautelare della custodia in carcere a P.N., indagato per tentata estorsione, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 e altri delitti connessi o collegati.

Il Tribunale, dalle conversazioni intercettate, desumeva che l’indagato, in concorso con P.M. e B.M., con il benestare del padre P.C., avevano ideato e attuato un tentativo di estorsione in danno di B.L., titolare di un ristorante, al quale avevano chiesto il pagamento di una somma di 30.000 Euro, minacciandolo con l’esplosione di un ordigno al tritolo e di colpi di pistola diretti contro il suo locale.

L’indagato ricorre per cassazione e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. In particolare:

1. in ordine ai reati sub B, C, G, sostiene che le conversazioni intercettate non offrono gravi indizi di reato perchè non sono stati acquisiti riscontri oggettivi;

2. in ordine al reato di detenzione e porto illegali di ordigno esplosivo di cui al capo D, lamenta che il suo concorso sia stato affermato sulla sola base del nesso teleologia) con la tentata estorsione;

3. in ordine al reato di cui al capo E, censura che il tribunale lo ritenga concorrente, pur rilevando che nei colloqui del 25.3.2009 con P. egli affermi di non avere partecipato alla sparatoria;

4. in ordine all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sostiene che P. agiva all’insaputa di P.C., il quale, peraltro, non apparterrebbe a gruppi malavitosi;

5. in ordine al reato di cui al capo H, sostiene che le intercettazioni non evidenziano che la cessione dello stupefacente sarebbe avvenuta. p. 2. Il ricorso è inammissibile perchè propone motivi manifestamente infondati per le seguenti ragioni.

Il primo, perchè le dichiarazioni tratte da conversazioni intercettate legittimamente autorizzate non sono soggette alla regola di valutazione di cui all’art. 192 cod. proc. pen., comma 3, ma sono libermente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova (v. Cass., Sez. 5^, 7.2.2003 n. 38413, Alvaro, rv 227411).

Il secondo, perchè l’ordinanza impugnata, con argomentazione logicamente plausibile, ha desunto i gravi indizi del reato in questione dal fatto che l’indagato, nel commentare l’insuccesso dell’attentato dinamitardo, discute con P.M. su quale altra azione minatoria debbano compiere per vincere la resistenza della vittima, dimostrando in tal modo di esser loro gli autori, quanto meno morali, dell’estorsione e dei relativi reati-mezzo.

Il terzo, perchè l’ordinanza impugnata pone bene in evidenza che l’indagato concorse solo moralmente nel fatto contestato, posto che, dopo essersi accordato con P. sulle modalità della sparatoria, si allontanò dovendo rientrare al proprio domicilio entro le ore 21 in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.

Il quarto, perchè l’ordinanza impugnata ha correttamente fondato la sussistenza dell’aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 2991, art. 7, sulle modalità dell’azione dispiegata per costringere la vittima a soggiacere all’estorsione, modalità che, essendo tipiche dei gruppi criminali organizzati, evocano immediatamente la forza intimidatrice propria di un’associazione mafiosa.

Il quinto, perchè, dato che l’imputazione contesta l’offerta di sostanza stupefacente, è irrilevante la circostanza che poi la sostanza oblata sia stata o no venduta.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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