MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 ottobre 2014, n. 177 Regolamento di modifica dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del
Corpo della guardia di finanza»;
Visto l’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il comma 1,
che disciplina l’esclusione del diritto di accesso e di divulgazione
dei documenti coperti da segreto di Stato, e il comma 2, che consente
alle amministrazioni pubbliche di individuare le categorie di
documenti nella loro disponibilita’ da sottrarre al diritto di
accesso di cui al menzionato comma 1;
Visto l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle
modalita’ di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’articolo 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n.
603, il quale all’articolo 2 individua le categorie di documenti
inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa
nazionale e alle relazioni internazionali e all’articolo 6 prevede
che, almeno ogni due anni dall’entrata in vigore del decreto
medesimo, l’Amministrazione finanziaria verifica la congruita’ delle
categorie di documenti sottratti all’accesso e apporta le
integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie, con le medesime
modalita’ e forme del regolamento stesso;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2
e 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi, e, in particolare, l’articolo 10, il
quale prevede che «i casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti
con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge,
nonche’ con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo 24»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1°
settembre 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate», ed in
particolare l’articolo 38 che disciplina l’accesso agli atti relativi
al Nulla osta di sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Ritenuto di individuare ulteriori documenti, formati o comunque
rientranti nell’ambito delle attribuzioni del Corpo della guardia di
finanza, sottratti all’accesso in relazione al comma 2 dell’articolo
24 della legge n. 241 del 1990, e quindi di aggiornare l’elenco delle
«Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla
sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali» di
cui articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 603
del 1996;
Acquisito il parere della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi, istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge 7
agosto 1990, n. 241, espresso il 9 aprile 2014;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-8180 del 5 settembre 2014;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 29
ottobre 1996, n. 603, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
«d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego,
limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di
sicurezza, all’autorizzazione all’Accesso Cifra, all’accesso ai
sistemi per l’elaborazione automatica di dati classificati, nonche’
le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella
trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli
operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti
contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni
classificate.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n.
3556

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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