DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178 Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita’ europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce….

…gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante
delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione
europea 2013;
Visto il piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione
delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), di cui alla
comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento
europeo 21 maggio 2003, n. 251;
Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20
dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze
FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita’ europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17
ottobre 2008, recante modalita’ d’applicazione del regolamento (CE)
n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita’ europea;
Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione,
del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e
la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come
previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della
Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate
relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla
natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformita’ al
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell’Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute
nell’articolo 288;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che
istituisce presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di
importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle
attivita’ istruttorie, anche di competenza di amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni, nonche’ i commi 58 e 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all’assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di
esportazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2014;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 10 luglio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze,
della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativo all’istituzione di un sistema di licenze Forest Law
Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname
nella Comunita’ europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati.
2. Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di
«dichiarazione in dogana» e’ quella prevista dalle vigenti
disposizioni dell’Unione europea in materia.

Art. 2

Autorita’ competente

1. L’autorita’ nazionale competente preposta all’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e’ il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorita’
nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato,
il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.
2. L’autorita’ nazionale competente, cura i rapporti con la
Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui
all’articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n.
2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all’articolo 8 del
regolamento (UE) n. 995/2010.
3. L’autorita’ nazionale competente assicura il necessario
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell’attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010,
anche con il supporto della Consulta di cui all’articolo 5 del
presente decreto legislativo.
4. L’autorita’ nazionale competente, informata la Consulta di cui
all’articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla
Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di
cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita
all’anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30
aprile, una relazione sull’applicazione del regolamento (UE) n.
995/2010, nel corso del biennio precedente.
5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al
comma 4, l’autorita’ nazionale competente riceve dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le
informazioni richieste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n.
2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell’ambito
delle realizzazioni dell’interoperabilita’ per l’attuazione dello
sportello unico doganale.

Art. 3

Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di
seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, e’ messa a
disposizione dell’autorita’ nazionale competente, preventivamente o
contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per
detto carico, ai fini del controllo e dell’immissione in libera
pratica nell’Unione europea.
2. L’autorita’ nazionale competente e l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua
italiana a spese dell’importatore.
3. L’Autorita’ nazionale competente e l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli definiscono le modalita’ per concorrere all’attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo i principi dello sportello
unico doganale.
4. Nelle more della realizzazione dell’interoperabilita’ prevista
dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalita’ per
l’effettuazione concomitante dei controlli, le strutture
dell’autorita’ nazionale competente collaborano con quelle
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’effettuazione delle
verifiche merceologiche dei carichi.
5. Al fine di assicurare l’integrale copertura degli oneri relativi
alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo
finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui
si applica il sistema di licenze FLEGT.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite l’entita’, determinata sulla base
del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le
modalita’ di versamento dei contributi di cui al comma 5.

Art. 4

Registro degli operatori

1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei
controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte
dell’autorita’ nazionale competente, e’ istituito il registro degli
operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all’articolo 10 del
regolamento (UE) n. 995/2010, l’Autorita’ nazionale competente riceve
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di
ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione
doganale di importazione relativi all’anno precedente, completi di
ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi
effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata
riportati nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali
informazioni sono espressamente previste nell’ambito delle
realizzazioni dell’interoperabilita’ per l’attuazione dello sportello
unico doganale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui
all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati
i requisiti per l’iscrizione al registro, le modalita’ di gestione,
il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative
modalita’ di versamento.

Art. 5

Consulta FLEGT e Timber Regulation

1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi
pubblici e collettivi nelle attivita’ di attuazione del regolamento
(CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 e’ istituita la
Consulta FLEGT – regolamento legno, di seguito denominata Consulta.
2. Alla Consulta partecipano:
a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
e) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
f) due rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore, individuati con le modalita’ stabilite
con il decreto di cui al comma 3;
h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente
rappresentative, individuati con le modalita’ stabilite con il
decreto di cui al comma 3;
i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa
ritenga utile coinvolgere, secondo le modalita’ stabilite con il
decreto di cui al comma 3.
3. La Consulta e’ istituita con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed e’ convocata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque
almeno una volta l’anno.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne
assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta
di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di
funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.
6. Al fine di meglio raccordare le attivita’ di controllo sul
taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e
gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed
alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la
Consulta fornisce supporto all’autorita’ nazionale competente per la
soluzione di criticita’, per la ricerca di priorita’ ed in generale
per le attivita’ che fanno capo alla stessa Autorita’ nazionale
competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui
seguenti argomenti:
a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di
interesse alle attivita’ connesse all’attuazione dei regolamenti;
b) esame di eventuali criticita’ che dovessero emergere nelle
attivita’ di attuazione dei regolamenti;
c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti
l’esercizio delle attivita’ prospettate dagli aderenti, al fine di
dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di
interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e
telematiche, impostazione di campagne promozionali e di
comunicazione;
d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi
terzi;
e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti
coinvolti nell’attuazione dei regolamenti anche promuovendo la
realizzazione di banche dati.

Art. 6

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque
importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati
esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui
all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della
licenza FLEGT, e’ punito con l’ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o
con l’arresto da un mese ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, l’operatore che
commercializza, ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo, lettera
b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso
derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di
produzione, e’ punito con l’ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con
l’arresto da un mese ad un anno.
3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
deriva un danno di particolare gravita’ per l’ambiente, le pene
dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che, nel
commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra
anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli
appositi registri di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto
in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta
diligenza di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010,
anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di
controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni
100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un
massimo di euro 1.000.000, per la quale non e’ ammesso il pagamento
in misura ridotta, di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nel
commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non
conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui
all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della
Commissione del 6 luglio 2012, e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui
all’articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n.
995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli
indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti
da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e
quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette
informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non si
iscrive al registro di cui all’articolo 4 del presente decreto e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
1.200.
8. L’autorita’ amministrativa che riceve il rapporto di cui
all’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5,
6 e 7 del presente articolo, e’ il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 e’
sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso
derivati.
10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9,
oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la
conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la
vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’esecuzione dei compiti affidati con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
2. I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5
dell’articolo 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, nel programma «Tutela e conservazione della fauna e
della flora e salvaguardia della biodiversita’», afferente la
missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. I proventi derivanti dall’iscrizione al registro di cui
all’articolo 4, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e
della flora e salvaguardia della biodiversita’», afferente la
missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza delle attivita’ di controllo di cui
all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta
pubblica della merce confiscata di cui all’articolo 6, comma 10, sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al programma
«Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia
della biodiversita’», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente» dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle
attivita’ di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il
Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Mogherini, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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