LEGGE 21 novembre 2014, n. 179 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalita’ organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito…

…di droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la
criminalita’ organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di
droga, fatto a Tallinn l’8 settembre 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita’ a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro
122.577 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro dell’interno, provvede con proprio decreto alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione
nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine
pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero
dell’interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il
medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento, i
limiti di cui all’articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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