MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181 Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale
dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n.
106679, recante «Capitolato generale d’oneri per gli acquisti e le
lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i mobili e il
casermaggio della Guardia di finanza»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del
Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277,
concernente «Regolamento recante il capitolato generale d’oneri per
le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il
funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14
dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del
Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in particolare,
l’articolo 7, il quale prevede che la Guardia di finanza puo’
formulare propri capitolati d’oneri generali o speciali, approvati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in
particolare, l’articolo 5, comma 7, il quale prevede che le stazioni
appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di
dettaglio e tecnica della generalita’ dei propri contratti, nel
rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione
e attuazione;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa
antimafia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante
«Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l’articolo 16 e seguenti,
recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti;
Considerata la necessita’ di adottare un nuovo Capitolato generale
d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi
occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza
che tenga conto delle modifiche operate dal «Codice dei contratti
pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente
capitolato d’oneri si applicano alle forniture di beni e alle
prestazioni di servizi, acquisite a livello sia centrale che
periferico, occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia
di finanza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato
d’oneri si applicano le disposizioni del Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del
relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche’ il
Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre
2005, n. 292.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato, si intende per:
a) «Codice», il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
b) «Regolamento», il regolamento di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
c) «Legge di Contabilita’ generale dello Stato», il regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale
dello Stato";
d) «Organo tecnico», l’organo del Comando Generale della Guardia
di finanza o dell’Ente amministrativo della Guardia di finanza
competente in relazione alla specifica progettualita’;
e) «Amministrazione», il Corpo della Guardia di finanza;
f) «Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)», l’organismo di
cooperazione transnazionale, di cui al Regolamento (CEE) n. 2137/85
del Consiglio del 25 luglio 1985 e al decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, rivolto agli operatori economici europei appartenenti
almeno a due Stati membri diversi e volto a facilitare e sviluppare
le attivita’ economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse,
attivita’ ed esperienze;
g) «Operatore economico», la persona fisica, la persona giuridica
o l’ente senza personalita’ giuridica – ivi compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) – che offre sul mercato la
fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi;
h) «contraente», l’operatore economico che stipula un atto
negoziale con l’Amministrazione;
i) «organo di verifica», il direttore dell’esecuzione
contrattuale o la commissione appositamente nominata per effettuare
la verifica di conformita’ dell’esecuzione;
j) «documenti di gara», i documenti prodotti dall’Amministrazione
utili per la selezione del contraente nell’ambito della procedura di
gara.

Art. 3

Termini e loro computo

1. I termini indicati nei contratti, sia per l’Amministrazione che
per l’operatore economico, decorrono dal giorno successivo a quello
in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni,
da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini sono indicati in giorni, questi si intendono
giorni di calendario.
3. Ove sono indicati in mesi, questi si intendono computati dalla
data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del
mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si
intende concluso nell’ultimo giorno del mese finale.
4. Quando l’ultimo giorno del termine cade di domenica o in
giornata festiva il termine si intende prorogato al successivo giorno
lavorativo.

Art. 4

Norme regolatrici dei rapporti contrattuali

1. I rapporti contrattuali sono regolati:
a) dal Codice e dal Regolamento;
b) dalla «Legge di Contabilita’ generale dello Stato» e dal
relativo Regolamento di attuazione, di cui al Regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, in quanto compatibili con le norme del Codice e del
Regolamento;
c) dalle disposizioni del presente Capitolato, ove richiamato nel
bando o nella lettera di invito;
d) dalle disposizioni previste dagli appositi disciplinari
tecnici, ove richiamati nel bando o nella lettera di invito;
e) dalle clausole del contratto;
f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative gia’
emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto
privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli
atti sopra richiamati.

Art. 5

Determinazione a contrarre

1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento degli appalti,
con determinazione a contrarre, l’Amministrazione individua:
a) gli elementi essenziali del contratto;
b) la procedura di scelta del contraente e i criteri di selezione
delle offerte;
c) nel caso di procedura negoziata, le ragioni che ne
giustificano il ricorso;
d) la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in
lotti;
e) la copertura finanziaria, con indicazione dei relativi
capitoli di bilancio, e comunque delle fonti previste per l’intera
esecuzione del contratto;
f) il Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6

Definizione delle specifiche tecniche

1. L’Organo tecnico redige le specifiche tecniche e gli altri
documenti tecnici necessari per la definizione dell’oggetto del
contratto, anche ai fini della verifica dell’esecuzione.
2. I documenti di cui al comma 1 sono allegati al contratto,
richiamati nel bando di gara nonche’ nel relativo disciplinare.

Art. 7

Bando di gara

1. Il bando di gara individua le prescrizioni che disciplinano la
specifica procedura di affidamento delle forniture di beni o delle
prestazioni di servizi. Esso contiene gli elementi indicati come
obbligatori dalla legge, nonche’ ogni altro dato ritenuto utile
dall’Amministrazione.
2. L’Amministrazione puo’ prevedere nel bando di gara la
possibilita’ di utilizzare le eventuali economie da ribasso d’asta
per l’acquisto, mediante lo stipulando contratto, di ulteriori
quantita’ di beni o servizi in fornitura, fino a concorrenza della
somma posta a base d’asta.
3. Il bando e’ pubblicato secondo le modalita’ previste dalla
legge. Ove necessario, l’Amministrazione prevede forme di pubblicita’
ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.
4. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del bando e
quelle contenute negli altri documenti di gara, prevale il bando di
gara.

Art. 8

Disciplinare di gara

1. In caso di indizione di gare a procedura aperta o ristretta, di
ricorso all’accordo quadro o al dialogo competitivo,
l’Amministrazione puo’ redigere il disciplinare di gara, nel quale
sono indicate le disposizioni necessarie a fornire agli operatori
economici gli elementi essenziali con cui sara’ individuato il futuro
contraente.
2. In particolare, il disciplinare indica:
a) gli atti di gara, le relative modalita’ di svolgimento e la
tempistica;
b) le definizioni, relativamente alla terminologia utilizzata nel
bando;
c) le norme di legge applicabili alla procedura;
d) l’oggetto dell’appalto, con rinvio alle specifiche tecniche;
e) i requisiti di idoneita’ per l’ammissione e le relative
modalita’ di attestazione;
f) le modalita’ e i termini di presentazione delle offerte e
della documentazione amministrativa necessaria;
g) le cauzioni da prestare e i relativi termini;
h) i criteri di selezione delle offerte;
i) nel caso di procedura con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, gli elementi di
valutazione dell’offerta, il peso attribuito a ciascuno di essi,
nonche’ i criteri secondo cui la Commissione giudicatrice attribuisce
i punteggi a ciascuna offerta, prevedendo, in relazione a tali
criteri, idonee motivazioni analiticamente formulate in ordine
all’oggetto dell’appalto;
l) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;
m) le modalita’ di versamento delle spese contrattuali.

Art. 9

Forniture conformi a campioni

1. I documenti di gara possono prevedere che la fornitura sia
conforme a campioni, modelli o disegni indicati dall’Amministrazione.
In tal caso, i campioni, modelli o disegni, muniti del sigillo o del
marchio dell’Amministrazione, sono posti in visione, prima della
decorrenza dei termini per la presentazione dell’offerta, nei luoghi,
giorni e ore indicati nel bando di gara.

Art. 10

Presentazione di campioni della fornitura

1. Nel caso di gara con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, i documenti di gara possono
prevedere che l’offerta tecnica sia corredata da un campione della
fornitura, indicando le relative modalita’ e termini di
presentazione.
2. I campioni, debitamente autenticati, sono oggetto di valutazione
da parte della commissione di cui all’articolo 25, comma 1.
3. La restituzione dei campioni e’ richiesta dall’operatore
economico offerente entro quindici giorni dall’aggiudicazione
definitiva. In caso contrario, l’Amministrazione non ne garantisce la
restituzione.
4. I documenti di gara possono prevedere che, al termine delle
operazioni di gara, i campioni non sono restituiti agli offerenti.

Art. 11

Comunicazioni in ordine ai mancati inviti,
alle esclusioni e all’aggiudicazione

1. L’Amministrazione effettua le comunicazioni agli operatori
economici mediante posta elettronica certificata.

Art. 12

Scelta della procedura di aggiudicazione

1. Ferma restando l’applicazione della disciplina di cui
all’articolo 20, relativa agli acquisti effettuati tramite Consip
S.p.A. o altre centrali di committenza, l’Amministrazione adotta, per
l’acquisizione di beni e servizi, le procedure indicate nel Codice e,
in relazione a specifici comparti, nella relativa normativa di
settore.
2. Nel caso di ripetizione di servizi analoghi e consegne
complementari, la scelta tra la procedura negoziata, ricorrendone i
presupposti previsti dal Codice, e le altre procedure concorsuali
tiene conto, altresi’:
a) del grado di soddisfazione in ordine alle prestazioni ovvero
alle forniture rese dall’originario aggiudicatario;
b) della possibilita’ di ottenere sul mercato condizioni piu’
vantaggiose;
c) delle evoluzioni eventualmente intervenute nell’ambito dei
processi e dei prodotti oggetto del contratto.

Art. 13

Scelta del criterio di selezione delle offerte

1. In caso di affidamento di servizi o forniture standardizzati per
i quali sono gia’ individuate le caratteristiche qualitative e le
modalita’ di esecuzione, si ricorre al criterio del prezzo piu’
basso.
2. Nel caso in cui e’ necessario acquisire proposte tecniche utili
a individuare, mediante la valutazione qualitativa delle offerte, la
soluzione maggiormente rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione, si puo’ ricorrere al criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.

Art. 14

Disposizioni relative alla procedura aperta e ristretta

1. Nell’ambito delle procedure aperta e ristretta, il bando di gara
puo’ prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una
sola o di due sole offerte valide. In tal caso non si procede alla
relativa apertura dei plichi contenenti le offerte.
2. Ai fini dell’inserimento della clausola di cui al comma 1,
l’Amministrazione tiene conto del numero degli operatori economici
sul mercato di riferimento, del livello di partecipazione a
precedenti gare svolte nel medesimo settore, dell’urgenza o meno di
addivenire all’aggiudicazione e della necessita’ di garantire la
massima partecipazione degli operatori economici.
3. Indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il
bando di gara deve sempre prevedere che ove l’Amministrazione valuti
le offerte non convenienti, cioe’ non rispondenti alle sue esigenze
in termini di economicita’ o non idoneita’ in relazione all’oggetto
del contratto, puo’ decidere, con provvedimento motivato, comunicato
agli operatori economici interessati, di non procedere alla
aggiudicazione di nessuna offerta.
4. Nell’ambito della procedura ristretta, l’Amministrazione:
a) indica nel bando e nel disciplinare di gara, quando
predisposto, tutte le informazioni necessarie agli operatori
economici per la presentazione della domanda di partecipazione e, in
particolare, i requisiti di qualificazione richiesti e il termine per
la sua presentazione;
b) verifica la regolarita’ delle domande di partecipazione
pervenute e invita tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti di qualificazione. La lettera di invito contiene tutte le
informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione
dell’offerta.

Art. 15

Disposizioni relative alla procedura negoziata

1. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata previa
pubblicazione di bando, le offerte si considerano:
a) irregolari, quando non rispondono ai requisiti di forma
richiesti dal bando;
b) inammissibili, quando non sono conformi alle caratteristiche
tecniche e qualitative richieste dall’Amministrazione.
2. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione
di bando:
a) l’unicita’ dell’operatore economico disponibile sul mercato e’
attestata dall’Organo tecnico proponente e riscontrata mediante
l’esperimento di apposita indagine di mercato ovvero attraverso
elementi oggettivi;
b) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose e’ necessario che:
– il prezzo sia inferiore al miglior prezzo di mercato e a
parita’ di condizioni tecniche;
– la cessazione dell’attivita’ sia rilevabile da un atto
giuridico di fallimento, di messa in liquidazione, anche volontaria,
di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria.

Art. 16

Disposizioni relative al dialogo competitivo

1. La fase del dialogo e’ condotta in maniera riservata con ciascun
operatore economico selezionato, discutendo gli aspetti relativi
esclusivamente alle soluzioni proposte, senza entrare nel merito di
quelle concorrenti.
2. La fase del dialogo si conclude con esito:
a) positivo, quando l’Amministrazione individua soluzioni idonee
alle proprie esigenze. In tal caso, l’Amministrazione invita i
partecipanti a presentare le offerte finali, che contengono tutti gli
elementi richiesti e necessari per l’esecuzione dell’appalto.
L’aggiudicazione avviene con gara attraverso il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa;
b) negativo, quando l’Amministrazione ritiene che nessuna delle
soluzioni proposte soddisfa le proprie necessita’. In tal caso, con
provvedimento motivato, l’Amministrazione informa tempestivamente i
partecipanti, ai quali, ai sensi dell’articolo 58, comma 11, del
Codice, non spetta alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 17

Disposizioni relative all’accordo quadro

1. L’accordo quadro puo’ essere utilizzato qualora
l’Amministrazione deve approvvigionarsi di beni o servizi per
soddisfare fabbisogni di lungo periodo, non superiore a quattro anni,
per quantita’ da determinare nel corso del suddetto periodo.
2. L’accordo quadro:
a) vincola il contraente all’esecuzione delle forniture di beni o
delle prestazioni di servizi in favore dell’Amministrazione secondo
le condizioni ivi stabilite;
b) non vincola l’Amministrazione all’acquisto delle quantita’ di
beni o servizi, presuntivamente stimate nell’ambito dell’accordo, se
non ne ha necessita’.

Art. 18

Disposizioni relative al sistema dinamico di acquisizione e ad altre
procedure di affidamento gestite interamente con strumenti
elettronici

1. Il sistema dinamico di acquisizione e’ un processo di
acquisizione gestito interamente mediante strumenti elettronici, per
acquisti di beni e servizi di uso corrente, le cui caratteristiche
soddisfano le esigenze dell’Amministrazione. Esso e’ limitato nel
tempo e aperto, per tutta la sua durata, a qualsivoglia operatore
economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato
un’offerta indicativa conforme al bando di gara.
2. Il ricorso ad aste elettroniche o ad altri sistemi elettronici
utili allo svolgimento delle procedure di selezione delle offerte e’
ammesso avvalendosi degli strumenti tecnologici, disponibili sul
mercato in relazione al livello di progresso raggiunto, che
garantiscono il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa
vigente.

Art. 19

Disposizioni relative ai servizi e forniture in economia

1. I servizi e le forniture in economia riguardano acquisizioni per
valori sotto la soglia stabilita nell’articolo 125, comma 9, del
Codice, adeguati in relazione alle modifiche delle soglie, secondo le
procedure disciplinate dal Codice.
2. Il Comandante dell’Ente amministrativo o altro soggetto
individuato dall’Amministrazione titolare del potere di spesa
autorizza il ricorso alla procedura in economia.
3. L’atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia
indica:
a) l’esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali e’ adottata la procedura in economia;
c) l’importo presunto della spesa;
d) ove possibile, il capitolo di imputazione della spesa.
4. Il procedimento di acquisizione e’ posto in atto dal funzionario
individuato dall’Amministrazione, il quale adotta, nell’ambito della
propria competenza, gli atti preparatori e quelli di spesa, anche a
rilevanza esterna.

Art. 20

Gli acquisti mediante Consip S.p.A.
e altre centrali di committenza

1. Il ricorso alla centrale di committenza pubblica Consip S.p.A. o
alle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’
obbligatorio nei limiti e nei termini previsti dalla legge in
relazione alle categorie merceologiche rientranti nel sistema delle
convenzioni quadro stipulate dalle citate centrali di committenza.
2. Fermi restando i casi di ricorso obbligatorio alle convenzioni
di cui al comma 1, nei limiti e nei termini ivi previsti,
l’Amministrazione procede, altresi’, all’acquisto di beni e servizi
al di sotto della soglia di rilievo comunitario attraverso il mercato
elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero
attraverso il mercato elettronico realizzato dalle suddette centrali
di committenza regionali.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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