DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184 Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l’Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo
9, comma 2, e l’articolo 17, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e in
particolare l’articolo 21;
Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare l’articolo 12;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in
particolare l’articolo 32;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12
novembre 2008;
Vista la decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per
gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23
marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 28 agosto 2014;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 32, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le
organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica
italiana competente per il Paese o per l’organizzazione
internazionale di distacco;
f) «ufficio consolare»: l’ufficio consolare italiano competente
per il Paese o per l’organizzazione internazionale di distacco;
g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il
Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II;
h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi
dell’Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio
dell’Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per
l’azione esterna e le agenzie.

Art. 2

Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero, d’intesa con la Presidenza, assicura la diffusione
delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e
pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste
dall’Unione europea.
2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature
sulla base delle priorita’ definite nell’ambito del coordinamento e
programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Verificati la
rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto,
l’interesse dell’amministrazione e la possibilita’ di futura
valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita, le
amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna
amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al
presente comma.
3. Il Ministero inoltra le candidature all’Unione europea e alla
Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione
fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorita’
definite nell’ambito del coordinamento e programmazione di cui
all’articolo 3, comma 1.
4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni
dall’adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e
alla Presidenza l’inizio, il termine ed eventuali proroghe del
distacco degli END.

Art. 3

Coordinamento e programmazione

1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con
le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del
personale da distaccare e monitorare l’attivita’ del personale
distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati.
2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove
attivita’ di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle
risorse a cio’ destinate, formazione sugli END e partecipa alle
attivita’ di cui al comma 1. Il punto di contatto e’ individuato
preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all’articolo 20
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell’ufficio di cui
all’articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il
nucleo stesso

Art. 4

Svolgimento del periodo del distacco
presso l’Unione europea

1. Il Ministero, d’intesa con la Presidenza, informa i funzionari
da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorita’
del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del
periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza
riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio
prestato e sul raggiungimento delle priorita’ del sistema Paese nel
settore in cui hanno operato.
2. Gli END mantengono i contatti con l’amministrazione di
appartenenza, secondo modalita’ indicate da quest’ultima all’inizio
del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con
periodicita’ almeno annuale, gli END trasmettono all’amministrazione
di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini
del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi
partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di
appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END.
3. Ai fini della valutazione della performance individuale le
amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali
degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque
disponibili, anche acquisiti presso l’Unione europea. Le
amministrazioni, di regola prima dell’inizio del periodo di distacco
dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici
dell’Unione europea le modalita’ di acquisizione, su base almeno
annuale, dei predetti elementi di giudizio.
4. La durata massima del periodo di distacco e’ stabilita dalla
normativa delle istituzioni dell’Unione europea.
5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui
all’articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

Art. 5

Contingente massimo di END

1. Il contingente massimo di END e’ fissato in 300 unita’.
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna
amministrazione puo’ distaccare i propri dipendenti entro un massimo
del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all’unita’
superiore.

Art. 6

Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni
interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel
contesto delle priorita’ di politica estera.
2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la
rispondenza al profilo richiesto, l’interesse dell’amministrazione e
le possibilita’ di valorizzazione dell’esperienza professionale
acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro
30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi
ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di
giudizio anche mediante uno o piu’ colloqui con il dipendente
interessato, che possono essere svolti con modalita’ a distanza.
3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento
le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa
l’esistenza di accordi di reciprocita’ relativi a distacchi presso
Stati esteri.
4. L’avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati
esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva
stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono
subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono
ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla
firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio
1974, n. 112, laddove necessari.
5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l’acquisizione presso
l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente di destinazione di
elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la
ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell’articolo 7,
comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti
su basi di reciprocita’.
6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e
al Ministero l’inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco.
7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli
adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al
Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7

Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri
o organizzazioni ed enti internazionali

1. D’intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni
interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle
eventuali priorita’ del sistema Paese nel settore in cui essi saranno
chiamati ad operare.
2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la
rappresentanza diplomatica.
3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con
l’amministrazione di appartenenza, secondo modalita’ indicate da
quest’ultima. Con periodicita’ almeno annuale, i predetti trasmettono
all’amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio
prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla
Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle
amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato.
4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini
della valutazione della performance individuale e di ogni altro
elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni
fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco.
5. La durata massima del distacco e’ fissata in 5 anni complessivi
nel corso dell’intero periodo di servizio prestato alle dipendenze
della pubblica amministrazione.
6. La disciplina del trattamento economico del personale in
distacco e’ stabilita dalle intese di cui all’articolo 6, comma 4,
secondo i principi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Art. 8

Banca dati

1. Presso il Ministero e’ istituita una banca dati, organizzata in
sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a
posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal
punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e
delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie:
a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o
prestano servizio come END presso le istituzioni dell’Unione europea
con l’indicazione dell’ufficio o degli uffici presso i quali hanno
prestato o prestano servizio;
b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a
posizioni END sono state trasmesse all’Unione europea;
c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il
consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con
l’indicazione dei settori d’interesse per un eventuale distacco
nell’ambito dell’Unione europea;
d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o
prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti
internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 32,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle
amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella
banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento,
le informazioni di cui al comma 1, lettera a), gia’ in possesso del
Ministero, sono immesse nella banca dati.
3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalita’ di
costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al
comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ il Ministero.
4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla
banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne
facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni
registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per
le finalita’ previste dall’articolo 32, comma 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalita’,
l’amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l’esperienza
professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli
interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalita’
del presente regolamento.

Art. 9

Valorizzazione dell’esperienza maturata

1. L’esperienza maturata con il distacco all’estero e’ titolo
preferenziale valutabile, a parita’ di altre condizioni, per
l’accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni
orizzontali o verticali di carriera all’interno dell’amministrazione
di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto
all’estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza
demerito.
2. L’amministrazione tiene conto dell’esperienza maturata
all’estero nell’assegnazione del dipendente alla fine del periodo di
distacco.

Art. 10

Comportamento del personale distaccato

1. Durante il distacco all’estero, il dipendente distaccato e’
tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. La
sua condotta, sia pubblica sia privata, deve attenersi ai codici
adottati ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed informarsi ai principi di correttezza e decoro
imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite
e dal rispetto delle leggi e degli usi locali e delle regole di
comportamento stabilite dall’ente di destinazione.
2. Il dipendente distaccato puo’ pubblicare scritti, anche non
firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o
diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su
argomenti connessi con l’attivita’ dell’amministrazione di
appartenenza o che comunque abbiano attinenza con le relazioni
internazionali, informando l’amministrazione di appartenenza e la
rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno 15 giorni, salvo
giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la rappresentanza
diplomatica puo’ formulare osservazioni, nell’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sono fatti salvi i regimi
autorizzativi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
3. In conformita’ con la normativa europea, il comma 2 non si
applica alle pubblicazioni e alle attivita’ a rilevanza esterna
svolte dagli END nell’esercizio delle funzioni d’ufficio presso
l’Unione europea.
4. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il dipendente si attiene alle indicazioni in materia di
sicurezza fornite dall’autorita’ presso cui e’ distaccato. In
mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza
diplomatica o l’ufficio consolare competente per territorio e si
conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute.
La violazione degli obblighi previsti dal presente comma puo’ dare
luogo a responsabilita’ disciplinare.

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le
amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza l’istituzione di nuove strutture.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 ottobre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Delrio

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Mogherini

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. ne n. 3119
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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