Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38698 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. I.U. ricorre contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari per denunciarne la nullità per violazione del termine libero di tre giorni fissato dall’art. 309 cod. proc. pen., comma 8. p. 2. Il ricorso è inammissibile.

L’inosservanza del termine dilatorio di tre giorni, previsto dall’art. 309 cod. proc. pen., comma 8, per la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza all’indagato che abbia proposto richiesta di riesame, pur attenendo al diritto all’intervento e alla difesa, non realizza un’omessa vocatio in iudicium e, pertanto, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c) e art. 180 cod. proc. pen., soggetta alle preclusioni e alle sanatorie previste dagli artt. 182, 183 e 184 cod. proc. pen..

Nel caso concreto il difensore che assistette all’udienza di riesame non eccepì subito la nullità e, quindi, a norma dell’art. 182 cod. proc. pen., comma 2, primo periodo, non può proporla oggi, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, essendo essa ormai divenuta indeducibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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