T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2841 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto l’istante ha impugnato l’atto in epigrafe specificato sostenendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

Con ordinanza 21.10.2010 n.1130 questo T.A.R. Sezione IV ha accolto la formulata domanda cautelare.

Alla pubblica udienza dell’8.11.2011, il patrono del ricorrente ha dichiarato che nelle more processuali è venuta meno la materia del contendere.

Pertanto, di tale dichiarazione di parte va dato formalmente atto ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm..

Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al medesimo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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