Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5804 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.L. chiese l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, limitò la condanna della Axa Sim spa, ora Banca Monte Paschi di Siena spa al pagamento della indennità suppletiva di clientela e della indennità sostitutiva del preavviso.

La Banca ha depositato controricorso, regolarmente notificato. Il M. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

E’ stato anche depositato atto di accettazione della rinuncia, firmato dall’avv.to Andrea Zincone che ha affermato di essere anche procuratore speciale della Banca, ma non ha depositato la relativa procura (ciò comporta la necessità di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il rinunziante alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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