T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2838 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in oggetto, ritualmente notificato e depositato, la istante ha impugnato l’atto in epigrafe specificato assumendone la illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento previa sospensione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’Interno contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 13.4.2011 n.635 questo T.A.R. ha accolto la formulata domanda cautelare.

Con atto 30.5.2011 CAT.648060/A11/2010Imm.Cont. la resistente Questura di Milano ha comunicato alle parti in causa nonché a questo T.A.R. Sezione IV di essersi "rideterminata positivamente sull’istanza di soggiorno" della ricorrente "predisponendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato" in favore di essa.

Ciò ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla ulteriore coltivazione del giudizio di cui al ricorso in epigrafe, il quale è diventato, quindi, improcedibile per ragioni sopravvenute.

Alla pubblica udienza dell’8.11.2011, sentiti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

Per quanto sopra notato il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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