Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Elicaudina snc chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 24 novembre 2009, che in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e D.R.F. dall’8 ottobre 1989 e il 22 agosto 2000, con la sospensione del servizio di leva, e la condanna della società al pagamento di 71.252,65 Euro per differenze retributive e TFR, oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorso è articolato in due motivi. Il D.R. non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo si denunzia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’effettiva durata del rapporto" consistente nel fatto che la Corte ha formato il suo convincimento "dando credito assoluto al testimone F., cardine di tutta l’ipotesi rivendicativa e alle deposizioni dei testi S. e Fe., di contro si tacciano di scarsa credibilità i testimoni L. P. e Fa. che hanno riferito una realtà contrapposta a quella ricostruita dal F.".

Il secondo motivo, formulato in via subordinata, denunzia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per la determinazione delle somme dovute".

La motivazione sarebbe contraddittoria perchè smentita dalle stesse richieste avanzate nel ricorso, in base al quale la prestazione oscillava tra i 19/21 giorni per mese salvo i casi in cui le condizioni atmosferiche ne impedivano lo svolgimento, mentre il calcolo sarebbe stato fatto sul presupposto di 20, 22 o 23 giornate al mese. La motivazione sarebbe omissiva in quanto "resa sulla base di una effettiva mancata disamina della realtà dei conteggi".

La stessa ricorrente si rende conto del fatto che il ricorso entra nel merito della decisione riconoscendo quella che definisce una irriverenza verso chi è chiamato a valutare la legittimità degli atti impugnati.

In effetti, il ricorso è fuori dall’ambito del giudizio di legittimità, attenendo alla valutazione della prova e dell’attendibilità dei testimoni, nonchè alla relazione con la consulenza tecnica d’ufficio, elementi sui quali la motivazione della Corte di merito è attenta, completa e priva di incongruenze. In ogni caso, la considerazione sulla durata del lavoro mensile non è rilevante perchè la Corte non ha riconosciuto niente a titolo di straordinario, limitandosi a considerare la retribuzione spettante per il lavoro ordinario e non essendosi posto un problema di lavoro a tempo parziale. La Corte ha esplicitamente detto che pur essendovi dei mesi in cui il lavoratore lavorava al di là dell’orario normale, tuttavia non viene riconosciuto niente per lavoro straordinario perchè la prestazione come è detto in ricorso,poteva in altri casi essere inferiore all’orario normale perchè la media era di 19/21 giorni al mese in quanto vi erano giorni in cui le condizioni atmosferiche impedivano lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ancor meno convincenti, e comunque tutte di merito, sono le considerazioni concernenti il richiamo e l’assunzione a base della decisione, della relazione del consulente tecnico d’ufficio. La motivazione quindi c’è; è adeguata e priva di contraddizioni logiche al suo interno. Il presunto contrasto con le affermazioni del ricorso non sussiste e le ragioni di assunzione della ctu a fondamento della decisione sono ben articolate. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla sulle spese poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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