T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2837

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la ricorrente ha proposto il presente ricorso per i dedotti motivi di legittimità, contestando la determinazione dell’amministrazione intimata di ricomprendere l’area di sua proprietà nell’ambito del piano degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione nel territorio comunale, approvato con deliberazione del C.C. del 26 aprile 2007, ed in particolare per la porzione di area ricompresa fra quelle destinate alla prioritaria installazione di antenne di telefonia mobile, in quanto asseritamente lesiva del diritto alla salute di tutti coloro che lavorano negli stabilimenti della società;

che si è costituita la società controinteressata, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale alla decisione, chiedendo, in ogni caso, la reiezione del medesimo per infondatezza nel merito;

Ritenuto di accogliere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata per carenza di interesse attuale alla decisione del ricorso, in quanto, al momento della proposizione dello stesso, non risultava rilasciata alcuna autorizzazione agli operatori esercenti i servizi in questione con riferimento all’area di proprietà della ricorrente, non potendo derivare, dunque, in capo alla medesima, alcun effetto concretamente ed attualmente lesivo dall’emanazione degli atti impugnati.

Come risulta, infatti, dal costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, così che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi di carenza dell’uno o dell’altro requisito (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734).

Presupposto imprescindibile perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione, concreta ed attuale, ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento. In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24 comma 1, Cost. e dall’art. 100 c.p.c., l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione dell’istante, la predetta lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile (TAR Lazio, sez. II, 1 febbraio 2011, n. 931).

Rilevato, inoltre, che la società ricorrente è attualmente in concordato preventivo, come dichiarato in sede di discussione dalla difesa della stessa;

che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse;

che sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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