Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5802 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Forspin srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 19 aprile 2010, che ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Cassino, accogliendo l’appello di T.I.. La Corte d’appello 1) ha dichiarato "la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 2 gennaio 2001"; 2) ha dichiarato "la prosecuzione giuridica del rapporto ancora in atto ad oggi"; 3) ha condannato la società a pagare le retribuzioni e il TFR per il periodo di lavoro dal 2 gennaio 2001 al 23 maggio 2001 in misura complessiva di 6.556,34 Euro; 4) ha condannato la società a risarcire il danno alla lavoratrice in misura pari alle retribuzioni spettanti dal 23 maggio 2001 sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto (23 maggio 2004)". La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la società asserendo di aver svolto attività di cassiera nel supermercato della srl convenuta dal 2 gennaio 2001 al 23 maggio 2001 sulla base di un contratto di tirocinio formativo ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 18 e di non aver ricevuto formazione alcuna.

La Corte d’appello ha ritenuto che il progetto formativo era indeterminato, che la lavoratrice aveva svolto attività ulteriori e diverse da quelle ivi previste, in particolare attività di pulizia con inserimento nei relativi turni, e che nessuna formazione le era stata fornita con riferimento al lavoro di cassiera, a parte l’affiancamento ad altri dipendenti per un breve periodo. La mancanza della formazione, secondo la Corte d’appello ha reso il rapporto di lavoro un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Il ricorso della srl è articolato in quattro motivi.

Con il primo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e della L. n. 196 del 1997, art. 18 nonchè vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, per aver la Corte affermato in modo assiomatico la natura subordinata del rapporto attribuendo rilevanza a circostanze estranee al lavoro subordinato e compatibili con lo schema del tirocinio formativo di cui all’art. 18 cit., norma che non prevede la trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato in caso di assenza di formazione.

Con altra censura si assume che la Corte ha disatteso circostanze fondamentali e dato rilievo alla circostanza dell’effettuazione della pulizia dei bagni che non esclude le attività formative, proponendo a tal fine di una diversa lettura della prova testimoniale. Con ulteriore censura si contesta l’affermazione della natura subordinata sulla base della genericità del progetto formativo.

Il motivo è inammissibile perchè la Corte ha ben motivato le ragioni per le quali quello che era stato formalizzato come un rapporto di tirocinio ai sensi della L. n. 197 del 1996, art. 18 in realtà altro non era che un ordinario rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l’effettuazione di mansioni di cassiera ed anche di pulizia dei locali del supermercato. Le critiche mosse dalla società non vanno al di là della richiesta di una diversa valutazione degli elementi indiziari della subordinazione vagliati dalla Corte e di una diversa valutazione del quadro probatorio. La decisione oggetto di questo motivo di ricorso, concernente la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo del tirocinio e la condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR per il periodo di lavoro dall’inizio del rapporto sino al 23 maggio 2001, rimane quindi ferma.

Al contrario è fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione dell’art. 112 e 345 c.p.c., per essersi la Corte pronunciata sulla domanda di pagamento delle retribuzioni successive a maggio 2001, domanda nuova formulata solo in appello.

In effetti, dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio si desume che la richiesta di condanna riguardava esclusivamente le differenze retributive ed il TFR relativi al periodo in cui la T. ha lavorato. Nel ricorso non vi era alcuna domanda di condanna al pagamento di retribuzioni per il periodo successivo, pacificamente non lavorato, a titolo di risarcimento del danno o comunque a qualsiasi altro titolo. La relativa domanda proposta in appello era quindi nuova.

La Corte d’appello ha invece condannato la società a pagare alla lavoratrice anche "le retribuzioni spettanti dal 23 maggio 2001 sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto (23 maggio 2004)". E ciò in assenza di qualsiasi attività lavorativa in quel periodo, in assenza di qualsiasi offerta di lavoro da parte della T. e comunque in assenza di qualsiasi richiesta da parte della lavoratrice che non ha formulato un capo della domanda in tal senso con il ricorso introduttivo del giudizio (la domanda in tal senso formulata in appello era nuova e quindi inammissibile).

La Corte d’appello, con riferimento a questo capo della sentenza di condanna, è quindi andata al di là della domanda.

Gli ulteriori motivi di ricorso, concernenti lo stesso tema, rimangono assorbiti.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con la modifica della decisione sul punto oggetto del motivo accolto. La decisione della Corte di merito rimane invece ferma con riferimento agli altri capi della domanda, compresa la deliberazione sulle spese del doppio grado di giudizio, che comunque rimane valida perchè vi è stato accoglimento integrale della domanda quale era stata proposta.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, stante l’accoglimento parziale del ricorso e il rigetto del motivo concernente l’accertamento della natura del rapporto e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo di lavoro svolto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri. Cassa e decidendo nel merito, in relazione al motivo accolto, dichiara non dovuto il risarcimento del danno mediante pagamento delle retribuzioni per il periodo dal 23 maggio 2001 al 23 maggio 2004, oltre relativi interessi e rivalutazione.

Conferma la decisione per il resto, anche in ordine alle spese del giudizio di merito. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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