Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. e C.D.L. propongono a mezzo dei loro difensori ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., contro la sentenza della Corte di Cassazione -Sezione 2^ – in data 23/2-8/3/2011, che ha rigettato il ricorso da loro proposto contro la sentenza in data 3/6/2010 della Corte di Appello di Milano, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Monza, assolveva gli appellanti dai reati di detenzione di arma da fuoco, di tritolo e di munizioni (capi a, c, d), e riqualificato come tentativo il fatto, contestato al capo b) come concorso in ricettazione di arma da fuoco, rideterminava la pena, come da dispositivo.

Censurano i ricorrenti l’errore di fatto in cui era incorsa la Corte di Cassazione, laddove aveva ritenuto privo di fondamento, perchè non dedotto nei motivi di appello, l’assunto, avente ad oggetto il dato fattuale che l’esplosivo e il munizionamento – non compresi nell’oggetto dell’unico reato, per il quale vi era stata condanna – erano contenuti nel medesimo scatolone, in cui erano state rinvenute le armi, laddove invece nell’atto di appello risultava "ad litteram" la censura difensiva – relativa all’enorme rilevanza sul mancato verdetto assolutorio dei ricorrenti da tutti gli addebiti contestati – circa "l’illegittimo, arbitrario, per certi versi, inquietante salto logico e di argomentazione probatoria" in ordine alla limitata contestazione della ricettazione alle sole armi.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non essendo rilevabile dalla lettura della sentenza impugnata alla luce della censura mossa dai ricorrenti alcun errore di fatto o percettivo.

Lamentano i predetti che sia stata contestata e ritenuta la tentata ricettazione delle sole armi e non anche quella delle munizioni e degli esplosivi, che dalla istruzione dibattimentale erano risultati contenuti nello stesso scatolone, ma non tengono conto che la prima contestazione riguardo un reato (capo b) distinto e autonomo rispetto a quella relativa alla detenzione delle armi, dell’espletivo e dei proiettili (capi a, c, d), e la circostanza che la tentata ricettazione non riguardasse anche l’esplosivo e i proiettili non incide minimamente sul giudizio di colpevolezza in ordine alla prima ipotesi criminosa. Certamente ben avrebbe potuto il P.M. procedente includere o estendere la contestazione al capo b) anche all’esplosivo o ai proiettili, la cui provenienza non può che essere di natura delittuosa e quindi tale da integrare anche l’ipotesi di cui agli artt. 56-648 c.p., ma l’omissione del P.M. non può indurre ad un verdetto assolutorio, solo perchè gli imputati sono stati assolti dai reati contestati ai capi a), c) e d) .. Nessun "inquietante salto logico e di argomentazione probatoria" è rilevabile quindi nel discorso giustificativo della sentenza censurata a sostegno del rigetto dei ricorsi.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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