T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-11-2011, n. 2834 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso l’istante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli è stata ingiunta la demolizione di una recinzione assunta dal comune come realizzata abusivamente, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

A sostegno del ricorso l’istante deduce la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 47/1985, dell’art. 31 della legge n. 457/1978, dell’art. 7 della legge n. 84/1982 e dell’art. 4, comma 7, della legge n. 493/1993, oltre che l’eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione, assumendo, sostanzialmente, la natura di intervento di manutenzione straordinaria della precedente struttura esistente (cancellata) ed in ogni caso il potere del proprietario di recintare l’area di sua proprietà, come asserito da costante giurisprudenza. Fa presente, inoltre, che per la suddetta recinzione aveva in ogni caso presentato istanza di sanatoria, alla quale il comune non ha fornito alcuna risposta.

Si è costituito il comune intimato, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 4190/00 del 20 dicembre 2000 la sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’intervento realizzato dalla ricorrente sull’area di sua proprietà destinata all’esercizio di attività produttiva ha la consistenza di una recinzione, realizzata al posto di una cancellata prima preesistente, spostata in alta posizione.

Il comune ha ordinato la demolizione di tale manufatto, ritenendo la natura abusiva del medesimo in relazione alla sussistenza di un vincolo dell’area per destinazioni pubbliche ad uso degli insediamenti.

Successivamente la ricorrente, nonostante l’accoglimento dell’istanza cautelare dalla stessa avanzata, ha presentato istanza di sanatoria di tale manufatto, ma il comune non ha fornito alcun riscontro, come risulta dalla documentazione versata in atti.

Il vincolo di destinazione è, poi, decaduto, avendo l’area attualmente integrale destinazione industriale.

Il collegio non ritiene di discostarsi dall’opinione espressa in sede cautelare, nella quale è stato evidenziato come il manufatto oggetto della presente controversia rientra fra le opere di recinzione legittimamente realizzabili dal proprietario, in adesione all’orientamento espresso dalla costante giurisprudenza in materia.

La recinzione, infatti, è manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, a custodirla e difenderla da intrusioni, nozione che può essere tratta dalla giurisprudenza civile in materia di muro di cinta, come da art. 878 c.c.; mentre, sotto il versante più propriamente amministrativo, la recinzione da parte del proprietario non comporta di per sé una diversa utilizzazione urbanistica dell’area, essendo solo diretta a far valere quello ius excludendi alios costituente tipico contenuto del diritto di proprietà e legittimamente sacrificabile solo quando ricorrano le condizioni previsti dall’ordinamento in funzioni di superiori interessi pubblici, da adeguatamente motivarsi nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; in definitiva, la tipologia di intervento in questione non implica ex se una trasformazione del territorio incompatibile con la previsione urbanistica della zona (cfr. TAR Campania, sez. II, 11 settembre 2009, n. 4935).

Tale recinzione era, infatti, volta a sostituire il cancello preesistente nonché ad impedire l’accesso indisturbato all’area industriale da parte di estranei, costituendo esercizio del cosiddetto "ius excludendi alios", in alcun modo precluso dalla concreta destinazione urbanistica dell’area.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, disponendosi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.

Condanna il comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1500, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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