Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5799 Lavoro giornalistico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la condanna della società in epigrafe al pagamento in favore dei grafici L.G.R. e di G.F. (eredi di) delle, somme di danaro, a – loro riconosciute dal primo giudice, in quanto dovute titolo di differenze retributive in relazione alle mansioni di redattore dagli stessi svolte e rigettava il capo della domanda concernente l’impugnativa dei licenziamento ad essi intimato dalla predetta società.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, riteneva che l’istruttoria espletata poteva dar conto dello svolgimento delle mansioni di giornalista solo a decorre dal 1987 e non per il periodo precedente in quanto il teste Fr. aveva riferito circostanze non anteriori al 1987.

Reputava, altresì, la Corte del merito, che nel calcolare le differenze retributive dovute, ex art. 36 Cost. e art. 2126 c.c., per tale attività doveva tenersi conto del percepito dai lavoratori ricorrenti quali grafici e ,quindi, per il G. anche del c.d. assegno ad personam.

Avverso questa sentenza la L.G.R. e gli eredi del G. ricorrono in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando carenza ed illogicità della motivazione, assumono che la Corte del merito non ha congruamente motivato in ordine alla riconosciuta diversa decorrenza dello svolgimento dell’attività giornalistica.

La censura è infondata.

Invero la motivazione della sentenza impugnata è sul punto completa, esauriente e non contraddittoria avendo i giudici di secondo grado sottolineato che il teste Fr., sulle cui dichiarazioni si fonda la prova dello svolgimento dell’attività giornalistica da parte della L.G. e del G., riferito circostanze decisive solo dal 1987 in poi, con la conseguenza che per il periodo anteriore l’allegata prestazione di attività giornalistica è rimasta sfornita di prova.

Nè i ricorrenti deducono elementi istruttori favorevoli alla propria tesi non valutati dalla Corte territoriale.

Con la seconda critica i ricorrenti, denunciando "erronea applicazione di diritto e difetto di motivazione" assumono che la Corte di Appello non ha considerato che non si poteva tenere conto, ai fini della determinazione del dovuto, di quanto corrisposto al G. a titolo di superminimo.

La critica non è condivisibile.

Invero correttamente la Corte del merito dovendo detrarre, per la quantificazione degli emolumenti dovuti in relazione allo svolgimento dell’attività di giornalista, la retribuzione corrisposta in ragione dell’attività di grafico svolta dai ricorrenti, ha tenuto conto di tutto quanto a tale titolo erogato dal datore di lavoro e, quindi, anche del c.d. assegno ad personam, non essendovi alcuna valida ragione per escludere la natura retributiva di tale assegno. Nè è dedotto che l’assegno di cui trattasi è stato corrisposto a titolo diverso si da dover rimanere intangibile.

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Nella deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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