Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38690

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. A.A. ricorre per cassazione contro la sentenza di patteggiamento specificata in epigrafe e denuncia la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), in quanto l’imputazione trascrittavi elenca reati assolutamente diversi da quelli effettivamente contestati. p. 2. Il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

Infatti dal combinato disposto dell’art. 546, comma 3, e art. 547 cod. proc. pen. si ricava che l’omessa – o, che è lo stesso, l’erronea – indicazione dell’imputazione non è causa di nullità della sentenza e che alla irregolarità si deve rimediare con la procedura di correzione a norma dell’art. 130 cod. proc. pen.. La competenza a provvedere al riguardo spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza, al quale, dunque, vanno trasmessi gli atti.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per la correzione della sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *