Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 12 aprile 2011 la Corte d’appello di Palermo confermava quella di primo grado che aveva dichiarato A. G. colpevole dei reati previsti dagli artt. 374 e 392 c.p., per avere ripetutamente attraversato con mezzi meccanici il fondo confinante sul quale insisteva una servitù di passaggio pedonale, al fine di esercitare un preteso diritto di passaggio carraio e di trarre in inganno il giudice o il perito sulla larghezza del passaggio medesimo.

Contro la sentenza l’imputato ricorre per cassazione e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.

Censura:

che siano state acriticamente ritenute credibili le testimonianze interessate della persona offesa e dei suoi parenti stretti;

che sia stata rigettata l’istanza di acquisizione della consulenza tecnica d’ufficio disposta nella causa civile, da cui risulterebbe che il passaggio in discorso si era ristretto al punto da non permettere il transito di mezzi meccanici a causa dell’azione dei confinanti che ne avevano demolito con l’aratura il margine destro e avevano piantato su quello sinistro alberi e cespugli;

che non sia stata ravvisata l’insussistenza del reato di cui all’art. 374 c.p., atteso che l’azione concretamente posta in essere sarebbe stata inidonea a immutare lo stato dei luoghi.

2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti.

Infatti la sentenza impugnata è pervenuta all’affermazione di responsabilità sviluppando argomentazioni che non presentano errori di diritto nè vizi logici.

Ha respinto la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale, osservando – in conformità alla disposizione dell’art. 238 c.p.p., comma 2, – che la consulenza tecnica di cui si chiedeva l’acquisizione era stata assunta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza irrevocabile. Ha debitamente valutato la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese dal reato, sottolineando che erano confermate dalla testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva eseguito il sopralluogo nonchè dalle parziali ammissioni dell’imputato.

Ha spiegato le ragioni per cui ha disatteso l’opposta versione del fatto resa dai testi introdotti a discarico.

Ha rilevato che l’immutazione dei luoghi, prodotta con l’artificioso andirivieni sul fondo, era idonea a integrare il delitto previsto dall’art. 374 c.p., perchè, trattandosi di reato di mero pericolo, non è richiesto che il perito sia tratto in inganno, ma è sufficiente che possa esservi indotto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di Euro mille alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende; lo condanna inoltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, aumentati del 12,5% per spese generali, oltre IVA e CNPA. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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