T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 2159 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 7 aprile 2011 e depositato il giorno 12 successivo, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Palermo in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare la somma di Euro 9.000,00, oltre interessi (spese di giudizio compensate), a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, chiedendo che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un commissario ad acta; vinte le spese.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, non ha prodotto scritti difensivi.

Alla camera di consiglio del 18 novembre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione;

Il ricorso è fondato.

Premesso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348; id., 6 maggio 2010, n. 2653; T.A.R. Sicilia, sez. III, 10 ottobre 2011, n. 1770), osserva il Collegio, con riguardo al caso in esame:

– che il decreto della Corte di Appello di Palermo n. 669/2009, per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva il 21/1/2010; in tale forma è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 gennaio 2010, sia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, che presso la sua sede; sullo stesso si è formato il giudicato, giusta attestazione che nel termine di legge non è stato impugnato né per cassazione né per revocazione, apposta in data 21/4/2011 dalla Cancelleria della Corte di Appello (copia in atti, nel fascicolo aggiunto del ricorrente);

– che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione al Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio con la notifica e il deposito del ricorso in epigrafe.

Il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo – con facoltà di delega ad altro funzionario della stessa Prefettura – affinché, su istanza dell’interessato, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60).

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso (n. 829/2011) e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato nella stessa epigrafe indicato, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, in favore del ricorrente, nel complessivo importo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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