T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 22-11-2011, n. 1720 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la fattispecie oggetto del ricorso in esame;

fermo restando quanto sostenuto in fattispecie analoghe, anche da questo Tribunale amministrativo, circa la necessità di indicare nell’offerta economica gli oneri che i concorrenti intendono sopportare relativamente alla sicurezza sul lavoro, onde rendere consapevole l’offerta con riguardo agli aspetti della sicurezza dei lavoratori, in diretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 87, comma 4 ed 86, comma 3 bis del D.lgs. n. 163/06, e quindi della legittimità dei provvedimenti con i quali le stazioni appaltanti escludono dalla gara i concorrenti che, non osservando tale prescrizione normativa, eterointegrante i bandi, non hanno precisato tale contenuto dell’offerta economica presentata;

considerato, tuttavia, che nel caso di specie, non solo il bando non aveva fatto alcun riferimento a tale obbligo (il che, per le considerazioni testè espresse, non costituirebbe esimente, in virtù della ricordata valenza eterointegrativa delle disposizioni sopra richiamate), ma soprattutto il modello predisposto dall’amministrazione, che i concorrenti dovevano utilizzare per formulare l’offerta economica, non prevedeva alcuno spazio per l’inserimento dei dati relativi agli oneri di sicurezza;

che pertanto è stata la stessa modulistica imposta dalla stazione appaltante ai concorrenti a dare origine alla mancanza poi rivelatasi determinante ai fini della partecipazione alla gara;

pertanto, nella comparazione degli opposti interessi e soprattutto in applicazione del principio generale del favor partecipationis, il ricorso va accolto e per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati, l’amministrazione dovrà provvedere al ripristino delle posizioni raggiunte dai partecipanti all’esito della gara antecedentemente all’assunzione del provvedimento di esclusione impugnato, con particolare riguardo a quella dell’odierna ricorrente quale aggiudicataria della stessa..

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, con tutte le conseguenze precisate in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

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