Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38652 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.M. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per il reato detenzione illecita continuata a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha rideterminato la pena inflitta in misura inferiore, previa concessione delle attenuanti generiche, confermando nel resto e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata risposto ad un specifico motivo di impugnazione, concernente la richiesta di applicazione dell’attenuante del fatto di speciale tenuità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5.

Il ricorso è fondato.

La corte territoriale, pur avendo dato atto della censura, mossa nei motivi di appello, concernente la concessione della circostanza attenuante di cui al cit. comma 5, negata dal giudice di primo grado, ne omette l’analisi e la confutazione.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale circostanza – unico motivo di ricorso – e il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania, che nel demandato nuovo giudizio, provveda ad eliminare tale lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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