Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21 dicembre 2010 la Corte d’appello di Napoli confermava quella di primo grado che aveva dichiarato R. F. colpevole del reato di detenzione illecita di g. 487 di cocaina contenente principio attivo nella misura del 25%.

La droga, contenuta in un pacco che mano ignota alla irruzione delle forze dell’ordine aveva gettato fuori dalla finestra della stanza n. (OMISSIS) del motel AGIP di (OMISSIS), veniva attribuita a R. in base ai seguenti indizi:

– nella stanza che l’imputato occupava nello stesso motel veniva trovato un foglio con annotati nomi di persone, quantità espresse in grammi e importi di denaro e, inoltre, la somma di Euro 75.715 in banconote di piccolo taglio, cose che, secondo la sentenza, costituivano rispettivamente la contabilità e il provento di un illecito commercio di sostanze stupefacenti;

– S., cui era formalmente intestata la stanza (OMISSIS), aveva dichiarato che l’attigua cucina, adibita a laboratorio per la lavorazione della droga, era di fatto usata esclusivamente dall’imputato e da Z.G..

Contro la sentenza ricorre l’imputato che denuncia:

1. violazione della regola di valutazione della prova stabilita dall’art. 192 c.p.p.; sostiene che i suindicati indizi non sarebbero sufficienti a provare la responsabilità e deduce: che il foglio sequestrato conterrebbe conteggi di dare e avere relativi alla sua rivendita di tabacchi; che il denaro sequestrato proverrebbe dal risarcimento di un sinistro e da prelievi bancari ed era destinato al pagamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile; che S. ha ritrattato le sue dichiarazioni; che la moglie di S. e Sa. hanno dichiarato che la cucina in cui veniva lavorata la droga era in uso comune agli abitanti del piano.

2. violazione dell’art. 99 c.p., lamentando la mancata esclusione della recidiva specifica contestata.

2. Il ricorso, pur denunciando formalmente la violazione del criterio di valutazione della prova fissato dall’art. 192 c.p.p., comma 2, in realtà contesta il valore indiziario degli elementi fattuali posti dal giudice di merito a fondamento dell’affermazione di responsabilità, riproponendo a questa Corte di legittimità le censure già esaminate e diffusamente confutate dalla sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, all’esito di argomentazioni logicamente ineccepibili è giusta alla conclusione: che i prezzi indicati nel foglio rinvenuto durante la perquisizione non potevano assolutamente riferirsi al commercio dei tabacchi; che la cospicua somma di denaro reperita nella disponibilità dell’imputato non aveva altra giustificazione se non quella di provenienza illecita; che le dichiarazioni di natura testimoniale originariamente rese da S. erano credibili giacchè la ritrattazione dibattimentale era ascrivibile alle minacce successivamente subite; che le contrarre dichiarazioni della P. e di Sa. erano reticenti o menzognere.

Tali conclusioni, essendo il risultato di un apprezzamento della prova condotto secondo le regole del diritto e della logica, non sono sindacabili nel giudizio di legittimità.

La Corte d’appello ha anche debitamente esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto di applicare l’aumento di pena corrispondente alla recidiva contestata, sottolineando che il precedente penale – specifico e infraquinquennale – è significativo di una particolare maggiore pericolosità del reo.

Il ricorso, dunque, essendo in parte manifestamente infondato e in parte articolato su motivi di merito, dev’essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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