Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-11-2011, n. 6188 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il TAR Puglia, II sezione di Lecce, accoglieva in parte il ricorso proposto dal laboratorio di Analisi cliniche appellato, riconoscendo il diritto al pagamento in suo favore da parte dell’Azienda Usl Br/1 di Brindisi delle prestazioni effettuate oltre il tetto di spesa e non remunerate, a titolo di arricchimento senza causa della P.A. e nella misura del 30% rispetto al pagamento a tariffa.

– L’Azienda appellante ritiene la sentenza meritevole di riforma, deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e l’erroneità della decisione nel merito, sotto diversi profili.

Deduce, infatti, come già in primo grado, l’improponibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., per il suo carattere residuale; la mancanza delle condizioni cui è sottoposta l’azione di arricchimento; la legittimità e necessità dei "tetti di spesa" determinati dalla Regione; l’inammissibilità delle pretese risarcitorie del Laboratorio, fondate sull’ipotizzata efficacia erga omnes dell’annullamento delle delibere di G.R. n. 1003 del 1999 e n. 1832 del 1999, intervenuto tra altre parti, operato con DD.PP.RR. del 6 e 8 maggio 2002, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato; l’omessa pronuncia circa il giudicato sfavorevole al Laboratorio, formatosi sulle sentenze dello stesso TAR n. 4338/2001 e 7397/2001, non impugnate, aventi ad oggetto le medesime delibere n. 1003 del 1999 e n. 1832 del 1999; l’ erroneità dell’accoglimento rispetto alle pretese relative all’anno 2000, atteso che l’annullamento, operato con DD.PP.RR. del 6 e 8 maggio 2002, sembra riferirsi esclusivamente all’anno 1999; l’imputabilità dei danni alla Regione, tenuta a garantire l’Azienda appellante delle conseguenze negative derivanti dall’annullamento stesso; la scorretta determinazione del preteso credito; la prescrizione del diritto azionato.

– Resiste all’appello il Laboratorio, ritenendo giusta ed adeguatamente motivata la sentenza impugnata.

– Il ricorso, chiamato all’udienza del 24 giugno 2005 è stato rinviato in attesa della decisione dell’A.P. sulla questione, rimessa dal C.G.A. con ord. 5 maggio 2005 n. 287, concernente la sussistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative all’impugnazione dei provvedimenti di fissazione del "tetto di spesa" per le strutture sanitarie specialistiche in regime di accreditamento provvisorio, a seguito del mutamento del criterio di riparto conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204.

– Con memoria del 16.9.2011, l’Azienda appellante ha ribadito il difetto di giurisdizione del G.A., anche a seguito dell’attesa pronuncia dell’A.P. n. 8/2006, vertendo l’oggetto del giudizio esclusivamente sull’accertamento del diritto ad ottenere il pagamento di corrispettivi per prestazioni rese in regime convenzionale in favore di assistiti del Servizio sanitario, e non anche sulla legittimità dei provvedimenti regionali che fissano "il tetto di spesa".

– Il Laboratorio appellato controdeduce, con memoria del 20 settembre 2011, sul profilo della giurisdizione, nonché sulla ammissibilità e fondatezza dell’azione ex art. 2041 c.c., come riconosciuto dal TAR.

– Con successiva memoria di replica, l’Azienda insiste ulteriormente nel primo motivo di appello.

– All’udienza del 21 ottobre 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

– Il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione è fondato, atteso che la controversia sottoposta al Collegio ha ad oggetto unicamente il pagamento di somme a titolo di corrispettivo di prestazioni effettuate in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, e non anche l’impugnazione di atti autoritativi.

– Come già affermato in analoghe fattispecie, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, la domanda proposta, in data successiva all’entrata in vigore della l. 21 luglio 2000 n. 205 (il cui art. 7 ha sostituito l’art. 33, del D.lgs n. 80/98), da un laboratorio di analisi cliniche nei confronti di un’Azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni erogate in regime di accreditamento, introduce una controversia che, avendo per oggetto l’accertamento soltanto dell’effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell’azione autoritativa della Pubblica amministrazione o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi; pertanto, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio Stato, sez. V, 23 luglio 2009, n. 4595).

– La sentenza della Corte Cost., dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 33, comma 2, lett. e) D.lgs n. 80/98, come sostituito dal cit. art. 7, opera nei confronti dei rapporti non ancora definiti, quale quello in esame, attesa l’efficacia retroattiva che assiste tali pronunce, che prevale sul contrario principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c..

– Ne consegue il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sull’oggetto dedotto in lite.

Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante (C.ds. V, n. 9625/2004; 7141/2004; 5/2006; 2456/06).

Giova precisare che la controversia non coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi, neppure sotto il profilo del riconoscimento del diritto ex art. 2041 c.c., come operato dalla sentenza appellata.

Difatti, anche l’azione di indebito arricchimento è sottratta alla giurisdizione ammministrativa, e spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico, concernente questioni di natura patrimoniale configurabili come di diritto soggettivo anche quando parte sia una P.A. (Cass Sez. n 18.11.2010 n. 23284; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008, n. 341; CassazioneSezioni Unite, n. 22119 del 24 novembre 2004; Consiglio di StatoSezione 1^, n. 8153 del 21 dicembre 2004; T.A.R. BariSezione 1^, n. 3185 del 7 luglio 2005).

In conclusione, l’appello va accolto per la fondatezza del primo motivo e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale le parti potranno riproporre la domanda, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente decisione.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l "appello come in epigrafe proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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