Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38514

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 settembre 2008 il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza per territorio nell’ambito del processo instaurato a carico di O.A., nei cui confronti era stato emesso decreto di citazione a giudizio per i delitti di cui agli artt. 648 e 489 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 640 c.p., reati tutti accertati, secondo la contestazione, in Capena, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Catselnuovo di Porto.

Ad avviso del Tribunale, peraltro, in relazione al più grave delitto di ricettazione non emergeva elementi obiettivi idonei a consentire l’individuazione del luogo di commissione del reato e che il verbale di sequestro in data 5 aprile 2002, prodotto dalla difesa, indicava che un assegno circolare, identico a quello oggetto del procedimento in esame, era stato rinvenuto presso l’abitazione dell’imputato, situata in Roma. Pertanto, non essendo possibile individuare il luogo in cui O. aveva conseguito il possesso dell’assegno e della carta d’identità, doveva farsi luogo, sempre con riferimento al delitto di cui all’art. 648 c.p., ai criteri suppletivi disciplinati dall’art. 9 c.p.p. Poichè, quindi, O. è residente in Roma, la competenza apparteneva al Tribunale di Roma, in composizione monocratica.

2. Quest’ultimo, investito del decreto di citazione a giudizio emesso dal Procuratore della Repubblica di Roma il 30 ottobre 2009, nel dichiarare a sua volta la propria incompetenza territoriale, sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso, sulla base delle seguenti considerazioni.

L’impossibilità di accertare il luogo di consumazione del reato più grave tra quelli contestati all’ O. (nel caso di specie il reato di ricettazione) non giustificava il ricorso alle regole suppletive dettate dall’art. 9 c.p.p., comma 2, bensì imponeva di individuare il luogo di consumazione del reato immediatamente meno grave, vertendosi in un’ipotesi ex art. 16 c.p.p.. Pertanto, poichè sia il più grave fra i residui reati oggetto di contestazione (il reato di cui all’art. 640 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2) che quello di cui all’art. 489 c.p. (capo b) erano stati commessi nel territorio del comune di Capena, la competenza apparteneva al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto.

3. Con memoria depositata il 30 settembre 2011 presso la cancelleria della Prima Sezione Penale di questa Corte il difensore di O. osservava che la competenza a conoscere del processo apparteneva al Tribunale di Roma, in quanto una parte della condotta di ricettazione era stata posta in essere in territorio di Roma, ove, presso l’abitazione dell’imputato, era stato trovato un assegno circolare identico a quello oggetto del presente procedimento.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto.

3. Nell’ipotesi in cui si proceda per più reati connessi ( art. 16 c.p.p., comma 1), l’impossibilità di individuare il luogo di consumazione del reato più grave, comporta che si debba accertare il luogo di commissione del reato che, in via gradata, si presenta come il più grave fra quelli residui. Solo qualora sia impossibile stabilire il luogo di consumazione di tutti i reati connessi e, quindi, dare applicazione alle regole stabilite dall’art. 8 c.p., è consentito fare ricorso alle regole suppletive disciplinate nell’art. 9 c.p. (Sez. Un. 20 ottobre 2009, n. 40537).

4. Nel caso di specie, a fronte dell’impossibilità di stabilire il luogo in cui è stato realizzato il delitto di ricettazione – in assoluto il più grave fra quelli oggetto di contestazione e connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), – è indubbio che il meno in via gradata più grave (quello di truffa aggravata di cui al capo e della rubrica) è stato posto in essere nel territorio del comune di Capena, dove è stato consumato anche il reato ex art. 489 c.p. (capo b).

Nè, d’altra parte, può rilevare, per pervenire ad una diversa conclusione – prospettata anche dalla difesa di O. -, il luogo di consumazione di una condotta diversa, concretizzatasi nella ricettazione di un titolo di credito non compreso nella contestazione oggetto del presente processo.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, cui dispone trasmettersi gli atti.

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