Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38513

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2011 il Magistrato di sorveglianza di Udine dichiarava non cessata la pericolosità sociale di R. A., sottoposto alla misura di sicurezza della casa di cura e custodia per la durata di tre anni con sentenza della Corte d’assise d’appello di Trieste che lo aveva condannato per i delitti di omicidio, violenza e lesioni ai danni di pubblico ufficiale alla pena di otto anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso la suddetto ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, R., il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’attualità della pericolosità sociale.

3. Con nota depositata il 3 ottobre 2011 presso la cancelleria della Prima Sezione Penale di questa Corte R. comunicava che era venuto meno il suo interesse al ricorso, attesa l’intervenuta dimissione dall’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia e l’assegnazione al centro di salute mentale di Gorizia per osservazione e, quindi, alla comunità di Ronchi dei Legionari.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primarie diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale(Cass. 15.3.1996, ric. Cascio, rv. 204605; Cass. 29.9.1994, ric. Bruzzise, rv. 199607; Cass. 7.3.1995, rv. 202251).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non sussiste l’interesse al ricorso alla luce delle circostanze dedotte dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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