Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2011) 25-10-2011, n. 38512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’11 febbraio 2011 la Corte d’appello di Venezia dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere le istanze di declaratoria di estinzione del reato per morte del reo e di revoca del sequestro conservativo, avanzate nell’interesse di V.D. T.W.P., condannato con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 20 febbraio 2004 e deceduto il 13 luglio 2004 nelle more del giudizio di cassazione che, il 26 novembre 2004 aveva rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso la decisione d’appello.

Disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione.

Motivi della decisione

1. La sentenza di condanna emessa dopo la morte del reo è giuridicamente inesistente, mancando il soggetto processuale contro il quale deve essere fatta valere la pretesa punitiva e nei cui confronti la sentenza stessa è pronunciata. Spetta, pertanto, al giudice che ha emesso la sentenza il potere-dovere di dichiararne la inesistenza giuridica in dipendenza della estinzione del reato per morte del reo avvenuta anteriormente all’adozione dell’anzidetta pronunzia (Sez. Un. 23 gennaio 1982, n. 3489; Sez. 6, 25 maggio 1982, n. 1154; Sez. 6, 28 settembre 1983, n. 1810; Sez. 1, 1 ottobre 1990, n. 3056; Sez. 6, 9 maggio 1995, n. 1804; Sez. 6, 9 marzo 2010, n. 10199).

2. Sulla base delle considerazioni sinora svolte, deve essere dichiarata l’inesistenza della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26 novembre 2004 nei confronti di V.D.T. W.P. e, per l’effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 30 febbraio 2004 per essere i reati estinti per morte dell’imputato.

3. Ai sensi dell’art. 317 c.p.p., comma 4, vanno dichiarati cessati gli effetti del sequestro conservativo a suo tempo disposto e deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione.

P.Q.M.

Dichiara inesistente la sentenza n. 2290/05 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 26 novembre 2004 nei confronti di V.P. T.W.P. e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza 20 febbraio della Corte d’appello di Venezia, perchè i reati sono estinti per morte dell’imputato.

Dichiara la cessazione degli effetti del sequestro conservativo e ne ordina la cancellazione della trascrizione.

Si comunichi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia per gli adempimenti di cui all’art. 317 c.p.p., comma 4.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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