Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5787

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il lavoratore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui era dipendente e chiedeva, sul presupposto dell’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante, la declaratoria del diritto al computo dei relativi compensi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè il ricalcalo, mediante il computo dei detti compensi, della retribuzione corrisposta per 13^, 14^.

L’adito giudice accoglieva la domanda relativa al ricalcalo del tfr sino all’entrata in vigore del ccnl 1992 e rigettava gli altri capi della domanda.

La Corte di Appello di Roma accoglieva integralmente il capo della domanda sul ricalcolo del tfr e confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

Il ricorso è inammissibile.

Invero la sentenza impugnata risulta depositata in data 21 novembre 2009 mentre il ricorso per cassazione è stato presentato all’UNEP della Corte di appello di Roma per la notificazione in data 23 novembre 2010 e notificato in data 24 novembre 2010 e, quindi, oltre il termine annuale di cui all’originaria formulazione – applicabile ratione temporis – dell’art. 327 c.p.c..

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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