Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38688

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1/4/2011 il Tribunale del riesame di Lecce, adito da D.M. in sede di appello ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., confermava l’ordinanza in data 9/3/2011, con la quale il G.I.P. in sede aveva rigettato la richiesta avanzata dal predetto, nella qualità di terzo interessato, proprietario del bene, di dissequestro e restituzione dell’immobile, formalmente intestato a C.V., C.L., C.L., C.L. e C.A., e sequestrato ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies a D.G., indiziato dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74-73 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

In motivazione il Tribunale, dopo avere richiamato precedente ordinanza del medesimo Tribunale, che in diversa composizione aveva rigettato analoga impugnazione del D.M., rispondendo alle censure difensive mosse nei motivi di gravame, finalizzate a meglio chiarire sulla scorta di una nuova produzione documentale il titolo di proprietà dell’immobile, acquistato dai precedenti proprietari, che la precedente ordinanza aveva fortemente contestato, e dimostrare l’assenza di fittizietà della situazione giuridica rappresentata, riteneva la nuova produzione inidonea a dimostrare una generica capacità patrimoniale del ricorrente, non sufficiente a dimostrare la proprietà del bene in capo al predetto.

Contro tale decisione ricorre il D.M. a mezzo del suo difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento ne denuncia l’inosservanza e erronea applicazione della norma di cui all’art. 12 sexies cit. e censura l’errore dei giudici del merito, i quali nel rigettare l’istanza avevano offerto una motivazione priva dei requisiti minimi di ragionevolezza e di completezza, non valutando nella sua giusta dimensione la documentazione offerta, dalla quale si poteva agevolmente desumere la prova, attraverso gli atti pubblici di vendita da parte del D. di due abitazioni, la dichiarazione dei redditi del medesimo per i periodi di imposta dal 2002 al 2009 e di due estratti dei movimenti bancari relativi al conto corrente a lui intestato, della esistenza di una capacità finanziaria e patrimoniale più che adeguata all’acquisto del bene in sequestro, in palese violazione della norma summenzionata, che, pur creando una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità del bene l’onere di giustificarne la provenienza, aveva lasciato immutata la ripartizione dell’onere probatorio in capo alla pubblica accusa nell’ipotesi della disponibilità da parte dell’imputato del bene formalmente intestato a terzi.

Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e perchè fondato su motivi non riconducibili a quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, laddove si omette di replicare al rilievo della disponibilità effettiva del bene in capo all’indagato e alla sua compagna N.S., al suo asservimento alle necessità dell’azienda, a costoro pacificamente ricollegabile, e all’assenza di un atto, formalmente valido, che attestasse l’avvenuto trasferimento dei beni dai C. al ricorrente. Quanto alla capacità patrimoniale di quest’ultimo, correttamente esclusa dal Tribunale, la doglianza sollecita sostanzialmente una valutazione di merito alternativa, non consentita in sede di scrutinio di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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