Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. P.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione da lui presentata in data 14-9-10 in riferimento alla sentenza di questa Corte di Cassazione in data 18-6-2010 di annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna del Tribunale di Milano in data 15-7-08 e della Corte di Appello di Milano in data 28-9-09 per essere i reati contestati estinti per intervenuta prescrizione.

Il ricorrente ha successivamente depositato svariate memorie, con le quali sostiene di avere a suo tempo rinunciato alla prescrizione, insistendo per l’accoglimento del suo ricorso. Anche la parte civile, S.P.A. Generali, ha depositato memorie, con le quali si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e insiste per il rigetto del ricorso del P..

2.-. Il ricorso è palesemente infondato.

E’ principio oramai consolidato della giurisprudenza di questa Corte che l’istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con la conseguente esclusione di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere (Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 24/02/2004, Rv. 228763, Decio). In particolare, è stato chiarito che non è assoggettabile a revisione la sentenza di condanna confermata in appello e poi annullata senza rinvio, seppure con la conferma delle statuizioni civili, per essere il reato estinto per prescrizione (Sez. 5, Sentenza n. 2393 del 02/12/2010, Rv.

249781, Pavesi).

3.-. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma – ritenuta equa – di Euro trecento in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende. Lo condanna altresì al pagamento delle spese in favore della parte civile, che liquida in Euro duemila, oltre iva e cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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