Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38686

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.T.M. ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, l’appello da lui proposto contro la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per i reati di resistenza e lesioni personali aggravate e ne chiede l’annullamento censurando l’errore dei giudici del gravame, i quali avevano ritenute non enunciate le ragioni in fatto e in diritto, laddove invece la richiesta di riduzione della pena e la concessione delle generiche era stata adeguatamente motivata in punto di fatto.

Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivi non riconducibili a quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p., comma 1.

Ed invero il ricorrente contesta la rilevata aspecificità dell’appello da lui proposto con argomenti, che si risolvono in una diversa valutazione rispetto a quella correttamente compiuta dalla Corte censurata, come da consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia (ex multis Cass. Sez. 1^ 24/4/08 n. 19338; 18/3/16711 n. 16711).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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