Cons. Stato Sez. III, Sent., 23-11-2011, n. 6180 Equo indennizzo Infermita’: rimborso spese di cura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– La Sig.ra A. L. F., vedova del Sig. C. B. (dipendente dell’ente appellato, deceduto il 24 agosto 1992, a causa di una neoplasia polmonare), ricorre in appello avverso la sentenza del TAR della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 849/2007, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di equo indennizzo (delibera n. 531 del 18.4.1996 della ASL n. 9 di Locri).

– L’appello è essenzialmente affidato ad un unico motivo: il TAR avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta di CTU medica, tesa a verificare il nesso causale tra la neoplasia polmonare da cui era affetto il defunto marito della ricorrente ed il servizio da lui prestato, quale Vice Direttore amministrativo, che avrebbe inalato o contattato sostanze chimiche nell’organizzazione di servizio di disinfezione e disinfestazione, nonché nei sopralluoghi in discariche presso inceneritore dell’Ospedale (come risulterebbe dalla relazione inviata alla C.M.O. dal Capo Servizio n. 1 e dalla relazione del dirigente sanitario dell’11 luglio 1995).

La sentenza del TAR andrebbe, dunque, annullata perché priva di adeguata motivazione a sostegno della decisione.

– L’appellante chiede, pertanto, in via preliminare, che venga disposta in appello la consulenza tecnica.

– Non si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri.

– All’udienza del 21 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

– L’appello non è fondato.

– Con unico motivo la ricorrente ha lamentato la mancata ammissione da parte del Giudice di primo grado della Consulenza tecnica medica, ritualmente richiesta, che consentirebbe un controllo sulla veridicità del giudizio di fatto compiuto dall’Amministrazione, ovvero consentirebbe di accertare se la neoplasia polmonare, che ha condotto a morte il coniuge, fosse stata o meno contratta a causa di servizio.

Ha lamentato, inoltre, l’omessa motivazione sul punto, chiedendo che la prova venga ammessa in grado di appello.

– Il Collegio non ritiene che l’istanza istruttoria, su cui ha omesso di pronunciare il TAR, riformulata dall’appellante, andasse accolta.

Ad avviso del Collegio, era intervenuta nel procedimento amministrativo, una sufficiente istruttoria ed è condivisibile la decisione del Tar secondo cui, a fronte di un giudizio tecnico (quello del C.P.P.O.) puntualmente e largamente motivato, l’Amministrazione non era tenuta ad ulteriori verifiche, né ad esplicitare le ragioni della propria adesione a tale parere.

Il parere del Comitato è stato espresso sulla scorta di tutta la documentazione afferente al servizio, trasmessa con nota del 7.12.1995 n. 48417, e contiene, difatti, l’affermazione che "non si rinvengono nei precedenti di servizio dell’interessato fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a genesi neoplastica".

Non vi sono elementi certi od indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere che il Comitato non abbia adeguatamente valutato l’attività di servizio svolta in concreto dal dipendente, né che la ritenuta mancanza di un rapporto eziologico dell’infermità con il servizio svolto, con riferimento alle modalità di espletamento ed all’ambiente di lavoro, sia dipesa dal mancato esame di atti, relazioni o fatti, come sembra ritenere l’appellante.

Non vi è ragione, dunque, di ritenere che fosse necessario espletare ulteriore accertamento tecnico in giudizio.

Pertanto, sul punto, la sentenza del TAR ha implicitamente motivato la decisione di non ammettere ulteriori prove.

– D’altra parte, la giurisprudenza, pacificamente, è nel senso di ritenere che la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei componenti del CPPO, organo nel quale sono presenti professionalità mediche, giuridiche ed amministrative, e la più completa istruttoria da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medicolegali, sono garanzia circa l’attendibilità della determinazione A.; con la conseguenza che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata al parere obbligatorio reso dal Comitato (Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1115; 17 ottobre 2008, n. 5054; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6333).

– Pertanto, nessun pregio può accordarsi neppure alle affermazioni dell’appellante, secondo cui mancherebbe idonea motivazione a sostegno della decisione impugnata.

– Per le considerazioni esposte l’appello in epigrafe va respinto.

– Nulla per le spese del secondo grado, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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