Cons. Stato Sez. IV, Sent., 23-11-2011, n. 6193 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che, con ricorso iscritto al n. 4057 del 2009, P. L. M. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, n. 1465 del 13 maggio 2008 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Montevarchi per l’annullamento dell’ ordinanza n. 18 in data 21 gennaio 1985, notificata il 25 gennaio 1995, con la quale il Sindaco di Montevarchi ha ritenuto di qualificare come soggette a concessione edilizia le serre realizzate sul terreno di proprietà del ricorrente e ne ha ingiunta la demolizione ai sensi dell’art. 7 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, nonchè di tutti gli atti a tale ordinanza presupposti conseguenziali e comunque connessi;

considerato che questa Sezione ha già valutato una prima istanza cautelare proposta in sede di appello, evidenziando come la distinzione, contenuta nella legge regionale Toscana in materia tra le serre che determinano condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell’anno, da un lato, e quelle che operano in via continuativa, dall’altro, va colta in relazione alla capacità di determinare una copertura solamente stagionale o di carattere stabile;

considerato che, nella stessa ordinanza, si era evidenziato come le modalità costruttive delle serre in questione dimostrino la loro tendenziale stabilità nel tempo, in modo che tale carattere non è scalfito dal mero fatto dell’esistenza di un tetto rimovibile, elemento questo che non esaurisce la nozione di copertura ma ne è parte integrante;

considerato che la parte appellante ha riproposto la propria domanda cautelare, allegando agli atti una perizia di parte in merito alla natura della copertura;

considerato che la funzione degli accertamenti tecnici, da chiunque portati in giudizio, è unicamente quella di introdurre elementi conoscitivi, e non certamente quella di sostituire l’attività di interpretazione giuridica, di assoluta spettanza del giudice, e che pertanto le affermazioni contenuto nell’atto di parte sulla riconducibilità o meno dell’opera all’ambito applicativo della disciplina regionale sono del tutto irrilevanti;

considerato che, anche sulla scorta della produzione di parte, deve ritenersi del tutto pacifico che le serre in oggetto, per le caratteristiche tipologiche, non abbiano una natura di carattere stagionale, trattandosi di opere permanenti nel tempo e nelle quali l’unico elemento rimovibile è dato dal tetto;

considerato che, di fronte a tale profilo di rilevanza urbanistica, appare recessiva la valutazione operata dall’appellante che, mediante la sottolineatura della destinazione a colture periodiche e non continuative ed il riferimento alla rimovibilità del tetto, mira a trasferire la considerazione della tipologia di manufatti dal profilo strutturale, indicato come principale nella normativa regionale, a quello funzionale, qui sicuramente secondario;

considerato che parimenti non può darsi rilievo alla circostanza che la demolizione sia già spontaneamente avvenuta, attesa la finalità risarcitoria del ricorso in primo grado;

considerato che il rigetto della domanda principale esclude che possa aver rilievo la questione risarcitoria collegata;

considerato di dover liquidare le spese come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 4057 del 2009;

2. Condanna P. L. M. a rifondere al Comune di Montevarchi le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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