Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Genova in data 20 gennaio 2011 nel procedimento penale a carico di L.E. per il reato di cui all’art. 343 c.p., ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, la persona offesa, R.P.A., deducendo con un unico motivo di ricorso la inosservanza degli artt. 127, 409 e 410 c.p.p. con conseguente nullità del gravato decreto, in quanto emesso de plano, nonostante la presentazione di regolare opposizione, senza dichiarare inammissibile tale opposizione e senza indicare alcuna motivazione relativamente alla eventuale inammissibilità della medesima opposizione.

2.-. Il ricorso è fondato.

Con il decreto impugnato il Giudice per le Indagini Preliminari di Genova si è limitato a disporre l’archiviazione del procedimento senza fare alcun riferimento alla opposizione alla richiesta di "inazione" formulata dal Pubblico Ministero, presentata dalla persona offesa R.P.A.. Orbene, essendo stata proposta opposizione, il Giudice era tenuto a valutarne l’ammissibilità, verificando se la opponente avesse adempiuto l’onere, impostogli dall’art. 410 c.p.p., comma 1, di indicare "l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", e, qualora ritenesse non sussistenti le condizioni legittimanti l’instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall’apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all’instaurazione del procedimento di archiviazione (Sez. Un., sent. n. 2 del 15/3/1996, rv. 204135 ; sez. 4^, sent. n.2009 del 21/1/2002, rv.

220790; sez. 1^, sent. n. 913 del 9/5/1997, rv. 207374; sez. 5^, sent. n. 6792 del 25/1/1999, rv. 212434; sez. 6^, sent n. 1984 del 7/7/1995, rv. 202842).

Nel decreto impugnato, invece, il Giudice per le indagini preliminari, come si è visto, non ha fatto alcun riferimento alla opposizione proposta dalla persona offesa e si è limitato a richiamare le motivazioni del Pubblico Ministero a sostegno della richiesta di "inazione", disponendo l’archiviazione del procedimento.

Conseguentemente il decreto oggetto di ricorso deve essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Genova.

L’omessa motivazione in ordine alla inammissibilità della opposizione sacrifica, infatti, il diritto al contraddittorio della persona offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, sicchè il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall’art. 409 c.p.p., comma 6, ed ai casi di ricorso indicati dall’art. 606 c.p.p., lett. c).

Tale omissione da luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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