Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6179 Interventi nel campo economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Provincia di Frosinone riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio e recante il n. 1055/2010, il Comune di Casalattico ebbe ad impugnare le delibere con cui – rispettivamente – la Provincia di Frosinone e la Regione Lazio hanno adottato ed approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 20102011, per la parte in cui hanno disposto la soppressione del plesso scuola primaria esistente a Casalattico.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adìto accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento delle delibere impugnate.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dalla Provincia di Frosinone, la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Sulla presunta violazione dell’art. 2 del d.lgs. 267 del 2000 – Incompetenza della Giunta provinciale

La sentenza in epigrafe risulterebbe meritevole di riforma per la parte in cui ha ritenuto l’incompetenza della Giunta provinciale alla sua adozione. Al riguardo, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’adozione dell’atto in questione non costituisce espressione di indirizzo politico, con la conseguenza di non giustificare la competenza consilare ritenuta dal Tribunale. D’altronde, la determinazione provinciale di dimensionamento della rete scolastica presenterebbe un contenuto meramente ricognitivo ed attuativo delle pertinenti determinazioni regionali e – più a monte – dei parametri normativi di riferimento (in primis: dd.P.R. 233 del 1998 e 81 del 2009);

2) Vizio della motivazione della sentenza – Error in judicando – Irrilevanza ai fini della legittimità della ratifica di una motivazione sull’interesse pubblico a convalidare l’atto.

Erroneamente la sentenza in epigrafe avrebbe ritenuto che l’atto di ratifica disposto dal Consiglio provinciale nei confronti della delibera di Giunta in data 18 marzo 2010 fosse viziato per non essere state esplicitate le ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione dell’atto di secondo grado.

Al contrario, l’atto di ratifica (adottato in conformità al disposto di cui all’articolo 6 della l. 249 del 1968) risulterebbe perfettamente valido, dovendo ritenersi la sussistenza di un interesse in re ipsa alla ratifica;

3) Sul presunto difetto di convocazione.

Erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto il carattere viziante della mancata convocazione del Sindaco di Casalattico alla Conferenza provinciale prodromica all’adozione del Piano di dimensionamento per cui è causa.

Al riguardo i primi Giudici avrebbero omesso di considerare: a) che la Provincia aveva comunque ritualmente convocato anche il Sindaco di quel Comune, nonché b) che, anche ad ammettere un difetto di convocazione, esso costituirebbe un vizio di carattere meramente procedimentale e non invalidante, dal momento che – in base a un approccio di carattere sostanziale – risulta provato che il Comune appellato non avrebbe comunque potuto addurre fatti e circostanze idonee ad imprimere alla vicenda un diverso esito.

Si costituiva in giudizio il Comune di Casalattico il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Si costituivano, altresì, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non ché la Regione Lazio, i quali concludevano nel senso del suo accoglimento.

Alla camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011, il Collegio sentiva le parti presenti in ordine alla possibilità di definire la questione con sentenza in forma semplificate e il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla Provincia di Frosinone avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Casalattico e, per l’effetto, sono state annullate le delibere con cui – rispettivamente – la Provincia di Frosinone e la Regione Lazio hanno adottato ed approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 20102011, per la parte in cui hanno disposto la soppressione del plesso scuola primaria esistente presso quel comune.

2. Il ricorso in epigrafe può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74 del c.p.a., sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.

3. L’appello è fondato.

3.1. In primo luogo il Collegio osserva che la sentenza in epigrafe è meritevole di riforma per la parte in cui ha disconosciuto la competenza della Giunta provinciale all’adozione del piano di dimensionamento all’origine dei fatti di causa.

Al riguardo si osserva che l’atto di adozione del piano in questione non può essere fatto rientrare nell’ambito dell’attività di indirizzo e controllo politicoamministrativo di cui al comma 1 dell’articolo 42, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò, in quanto (pur non potendosi negare la valenza generale di tale piano), l’intervento degli Organi provinciali dell’ambito del relativo iter approvativo non si caratterizza per l’espressione di una volontà di carattere lato sensu programmatico, ma si traduce in concreto nella mera recezione del contenuto – pressoché vincolato – di valutazioni tecnicodiscrezionali espresse dalla conferenza provinciale di cui all’articolo 3 del d.P.R. 233 del 1988 in relazione a dati fattuali sulla cui obiettiva consistenza gli Organi provinciali non dispongono di effettivi poteri di intervento o di modifica.

Inoltre, come condivisibilmente osservato dall’appellante, l’atto con cui la Giunta provinciale adotta il piano costituisce nei fatti mera attuazione delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio attraverso gli atti di indirizzo in tema di programmazione della rete scolastica ai quali – soltanto – può essere riconosciuta una valenza lato sensu programmatica, mentre le conseguenti deliberazioni provinciali restano limitate al mero ambito attuativo.

Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva inoltre che la delibera provinciale all’origine dei fatti di causa non è neppure ascrivibile al novero degli atti fondamentali di competenza consiliare di cui al comma 2 dell’articolo 42, d.lgs. 267, cit., con la conseguenza che essa debba certamente essere ascritta all’ambito delle competenze residuali della Giunta di cui è menzione al comma 2 dell’articolo 48, d.lgs. 267, cit.

3.2. Per le ragioni dinanzi esposte sub 3.1., non risulta rilevante ai fini della presente decisione l’esame dei motivi di appello relativi alla parte della sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità della delibera consiliare con cui era stata disposta la ratifica della delibera di Giunta di adozione del piano di dimensionamento.

3.3. Deve, invece, essere esaminato il motivo di appello con cui si chiede la riforma della sentenza gravata per la parte in cui ha affermato che l’iter di adozione e successiva approvazione del piano di dimensionamento fosse viziato da un error in procedendo, per non essere stato ritualmente convocato ed ascoltato il Comune di Casalattico nell’ambito della fase di interlocuzione prodromica all’adozione del piano e, segnatamente, nell’ambito della competente conferenza provinciale.

Il motivo è fondato.

Al riguardo, anche ad ammettere l’effettiva sussistenza del richiamato vizio (non risultando in atti un riscontro certo circa l’effettiva convocazione del comune appellato ai lavori della conferenza provinciale), esso deve comunque essere ascritto alla categoria delle illegittimità non invalidanti di cui al secondo comma dell’articolo 21octies della l. 241 del 1990 (come introdotto dall’articolo 14 della l. 15 del 2005).

Ed infatti, fermo restando che la mancata convocazione del Comune nel corso della richiamata fase istruttoria deve essere ricondotto alla categoria dei vizi procedimentali di cui alla disposizione da ultimo richiamata, le risultanze in atti dimostrano in modo univoco che, quand’anche il Comune avesse partecipato con pienezza di facoltà alla richiamata fase di interlocuzione, esso non avrebbe potuto offrire elementi in fatto e in diritto idonei a determinare un esito attizio diverso (e, in particolare, a determinare la mancata soppressione del plesso scuola primaria di Casalattico).

Si osserva al riguardo che nella presente sede il Comune non ha addotto alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che (a prescindere dal richiamato vizio procedimentale) la scelta di sopprimere il richiamato plesso fosse viziata per abnormità, irragionevolezza e eccesso di potere per erronea prospettazione in fatto. Solo in sede di discussione orale la difesa comunale ha affermato che la determinazione soppressiva risulterebbe irragionevole in quanto le ipotizzate riduzioni di spesa non potrebbero comunque essere conseguite, dal momento che gli oneri di funzionamento del plesso restano comunque pressoché invariate, trattandosi di istituto comprensivo in cui opera anche una scuola materna.

In definitiva, il Comune non ha fornito alcun elemento dirimente atto ad inficiare la complessiva ragionevolezza della scelta allocativa effettuata, la quale si basa per un verso sull’oggettivo sottodimensionamento della scuola di Casalattico (sul punto non vi è contestazione) e, per altro verso, sulla condivisibile finalità di razionalizzazione e della spesa che, in periodi di congiuntura economica particolarmente sfavorevole, rendono non incongrua la scelta di sopprimere i plessi di dimensioni minime quante volte il servizio pubblico possa comunque essere assicurato in modo adeguato con sacrifici minimi per l’utenza (risulta infatti che gli alunni della scuola di Casalattico possano rivolgersi senza disagi eccessivi alla vicina scuola di Casalvieri, che dista appena 45 chilometri – sul punto non vi è contestazione -).

Per quanto concerne, poi, l’affermazione secondo cui i risparmi di spesa sottesi alla scelta soppressiva non potrebbero comunque essere conseguiti, si osserva che essa si fonda su un’affermazione non suffragata da dati fattuali concreti e che, comunque, non sembra tenere in adeguata considerazione il fatto che (a prescindere dall’insistenza nell’ambito del medesimo istituto comprensivo) il mantenimento di una scuola primaria comporta oneri fissi di funzionamento ulteriori e diversi rispetto a quelli di una scuola materna, sì da lasciare sostanzialmente inalterata la ragionevolezza di fondo della scelta di razionalizzazione degli oneri cui prima si è fatto riferimento.

4. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in questione deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, dispone la reiezione del primo ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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