Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A.B.R. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza in data 18/11/2010, con la quale la Corte di Appello Di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – aveva confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado in ordine al reato di cui all’art. 367 c.p., per avere con denuncia al Commissariato di P.S. di Manduria in data 25/10/2004 affermato falsamente essere avvenuto il furto della sua autovettura nell’anno 1993.

Nei motivi a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, l’omessa assunzione di prova decisiva e la violazione del diritto alla difesa e censura l’errore del giudice del gravame in violazione del principio espresso dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6, n. 3, lett. d) della CEDU, nel negare l’acquisizione della prova documentale, perchè costituita da atti amministrativi in fotocopia indirizzati a C.T. e trasmessi dal P.R.A., concernenti il mancato pagamento della tassa di circolazione dell’autovettura de qua, che avrebbe potuto dimostrare che il ricorrente non era stato mai proprietario del mezzo e che non era stato lui a pagare la tassa di circolazione, bensì tale C. T., effettivo proprietario del veicolo fino al 2005; eccepisce il vizio di motivazione e il travisamento del fatto in riferimento alla valutazione del contenuto della denuncia, che non intendeva denunciare alcun furto, ma solo verificare se anni prima, ossia nel 1993 egli avesse effettivamente denunciato il furto dell’auto, giacchè all’epoca i funzionari di polizia gli avevano suggerito di ritornare successivamente per formalizzare la denuncia, perchè al momento non potevano dargli soddisfazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice del gravame correttamente e coerentemente giustificato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ponendo in evidenza tra l’altro la irrilevanza della prova documentale richiesta, fondata su fotocopie di atti amministrativi, indirizzati a C.T., relativi al pagamento della tassa di circolazione dell’autovettura de qua, non idonei ad influire sul materiale probatorio, già in atti.

La censura proposta con il secondo motivo esorbita dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del comma 3 cit. art., volta, come essa appaiono, ad introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", come tale, preclusa in sede di scrutinio di legittimità.

Ed invero nel caso in esame il giudice del gravame ha dato conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo delle ragioni della conferma del giudizio di colpevolezza, enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine, ed in particolare valorizzando il pagamento da parte dell’imputato del premio assicurativo r.c.a. per la circolazione di quella autovettura fino all’anno 1995, epoca cioè successiva a quella della presunta sottrazione, per dedurne la prova che il mezzo era nella totale disponibilità del predetto e che la denuncia di furto era falsa. Non ha mancato poi la corte distrettuale di richiamare la massima di esperienza di palmare evidenza, per la quale non si denuncia un furto di una autovettura a distanza di ben undici anni dal fatto, in assenza di validi motivi, idonei a giustificare l’enorme ritardo.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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