Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5781 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 26.9.09 la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della sentenza n. 4196/06 emessa dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda di T.I. intesa ad ottenere, previa declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro con Poste Italiane S.p.A., decorrente dal 6.7.05, la condanna di detta società a riammetterlo in servizio e a pagargli le retribuzioni maturate dal 24.1.06.

Statuivano i giudici del gravame che il predetto contratto di lavoro a tempo determinato era stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e che tale indicazione, sebbene genericamente riportata nel contratto medesimo, nondimeno era stata dimostrata nel corso del giudizio, avendo Poste Italiane S.p.A. depositato il prospetto assenze dell’ufficio di destinazione con i nominativi del personale e i rispettivi giorni di assenza e, in particolare, l’assenza per maternità della lavoratrice M.M..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T. affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A., che spiega ricorso incidentale condizionato per un unico motivo, cui a sua volta si oppone con controricorso il T..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c., vanno riuniti i ricorsi perchè entrambi aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2- Ancora in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, con il quale Poste Italiane S.p.A. si duole di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 1362 c.c., e segg., laddove, in motivazione, la Corte territoriale, pur rigettando la domanda del lavoratore, ha ritenuto generica l’indicazione delle ragioni sostitutive di personale poste a base dell’assunzione a termine del T., nonostante che in contratto si fosse specificato che il lavoratore doveva sostituire personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapiti presso la Regione Lombardia assente nel periodo 6.7. – 4.10.05 e che nello stesso contratto si fosse altresì dato conto della sede di applicazione (UDR di (OMISSIS)), delle mansioni da svolgere (attività di portalettere) e della durata del rapporto (luglio – ottobre 2005).

Osserva questa S.C. che, sebbene condizionato, detto ricorso incidentale è precluso – per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. – alla parte totalmente vittoriosa nel precedente grado (come Poste Italiane S.p.A., nel caso di specie).

Invero, il ricorso incidentale per cassazione, pur se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che esse siano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr., e pluribus, Cass. Sez. 3^, 25.5.10 n. 12728; Cass. Sez. 3^, 10.12.09 n. 25821; Cass. Sez. 1^ 18.10.06 n. 22346).

Nè, ovviamente, un ricorso per cassazione può essere proposto al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674; Cass. 2.7.07 n. 14970;

Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924 ed altre ancora), correzione che – per altro – se del caso può essere effettuata anche d’ufficio da questa S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

3- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, per non essere stata ritenuta necessaria, nel contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per esigenze sostitutive, anche la specifica indicazione del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Tale censura viene altresì fatta valere sotto forma di vizio di motivazione, con il secondo motivo di ricorso, nonchè con il terzo motivo, segnatamente riguardo all’effettiva sostituzione, da parte del T., della M. oltre che di numerosi altri lavoratori, senza che sia stato chiarito in che misura il ricorrente avrebbe sostituito altri lavoratori assenti e in quale arco di tempo, sostituzione che il ricorrente aveva – invece – negato.

Con il quarto motivo di censura si denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso ogni indagine istruttoria (pur sollecitata dal ricorrente) circa il fatto che il T. non solo non era stato chiamato a sostituire nessuno, ma che aveva lavorato come portalettere in una zona priva del relativo titolare.

Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè vizio di motivazione laddove la gravata pronuncia non ha dato conto del mancato ingresso alla prova chiesta dal T..

4- I primi tre motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire, proprio in controversie concernenti contratti di lavoro a termine stipulati da Poste Italiane S.p.A. per ragioni di carattere sostitutivo (cfr.

Cass. 16.11.2010 n. 23119; Cass. 26.1.2010 nn. 1576 e 1577), l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto.

Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

A sostegno delle proprie doglianze il ricorrente principale invoca Corte cost. n. 214/09 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 11, tuttavia afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Ora, come questa S.C. ha già chiarito nelle proprie precedenti sentenze, il passo della sentenza della Corte cost. sopra citato deve essere letto nel relativo contesto argomentativo, che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e veridicità della causa che si pone a monte dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto.

Ne discende che, nell’ampia casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

In questi termini, le due opzioni interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano coerenti.

In breve, l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata da elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha in concreto verificato l’effettiva sussistenza del presupposto di legittimità allegato da Poste Italiane S.p.A. grazie al prospetto delle assenze, dei nominativi dei lavoratori assenti e dei giorni di assenza, motivazione che questa S.C. ha ritenuto sufficiente anche in altre analoghe occasioni (v., ed es., Cass. n. 11357/2011) e che, per quanto sintetica, risulta comunque immune da vizi logico-giuridici, tali non potendosi considerare l’omessa specificazione della misura in cui il ricorrente ha sostituito altri lavoratori assenti e dell’esatto arco temporale di siffatta sostituzione, giacchè la generale esigenza sostitutiva era stata integrata (nel rispetto della giurisprudenza sopra richiamata) da elementi ulteriori quali l’ufficio di destinazione, le mansioni da svolgere (attività di portalettere) e la durata del rapporto (luglio – ottobre 2005), indicazioni che consentono di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, sebbene non identificati nominativamente (il che non è necessario, come si è detto).

5- Il quarto e il quinto motivo sono, poi, da disattendesi per il preliminare ed assorbente rilievo della loro non autosufficienza, non avendo il ricorrente principale trascritto nè indicato il punto della propria memoria difensiva di secondo grado in cui avrebbe coltivato le richieste istruttorie che assume essere state immotivatamente disattese dalla Corte d’appello, nota essendo l’applicabilità dell’art. 346 c.p.c., anche alle istanze di prova formulate dal l’appellato totalmente vittorioso in primo grado e in quella sede non espletate (cfr., ex aliis, Cass. 27.4.2011 n. 9410;

Cass. 11.2.2011 n. 3376; Cass. 27.10.09 n. 22687).

6- In conclusione, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e quello principale rigettato.

Ciò comporta la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta quello principale e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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