Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6177

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe, l’Università degli Studi di Firenze ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto da una ricercatrice universitaria e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui l’Università di appartenenza ha dapprima adottato alcune delibere in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 35novies dell’art. 17 del decretolegge n. 78 del 2010 (in tema di risoluzione del rapporto con i docenti i quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari quaranta anni) e, successivamente, ha disposto il collocamento in quiescenza della docente in questione.

Con l’atto di appello, l’Università di Firenze ha chiesto l’integrale riforma della richiamata sentenza, articolando in particolare due motivi di gravame, rispettivamente relativi:

1) (alla) corretta interpretazione dell’art. 72, comma 11 del d.l. 112 del 2008;

2) (ai) criteri e (al) comportamento adottati dall’Ateneo.

Alla camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011, il Collegio avvertiva il difensore dell’appellante circa la possibilità che la controversia fosse definita con decisione in forma semplificata.

2. Il ricorso in epigrafe può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74 del c.p.a., sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.

L’appello è fondato.

Giova premettere che, nella sua originaria formulazione, il comma 11 dell’articolo 72 del d.l. 112 del 2008 stabiliva che, "nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi (…)".

La disposizione in questione è stata modificata dal comma 35novies dell’articolo 17 del d.l. 78 del 2009, per il quale "per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni (…) possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. (…) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa".

Con le delibere impugnate in primo grado, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell’Università hanno adottato criteri generali ai quali attenersi in sede di decisione sulle istanze di trattenimento in servizio.

In particolare, l’Ateneo stabiliva che non si sarebbe avvalso della facoltà di disporre la risoluzione, qualora il ricercatore:

a) afferisca a un settore disciplinare privo di altre afferenze nell’ambito dell’ateneo, nella concomitante assenza di professori o ricercatori afferenti a settori affini;

b) soddisfi almeno due dei seguenti criteri: b1) aver partecipato ad almeno uno degli ultimi tre bandi PRIN ed aver ottenuto in tutti i casi valutazione positiva; b2) aver conseguito un punteggio complessivo nella valutazione CIVR 20012003 maggiore o uguale a uno; b3) essere responsabile di un progetto approvato nell’ambito del VI Programma Quadro CE.

La sentenza appellata ha ritenuto, in particolare, l’irragionevolezza del criterio dinanzi richiamato sub a) (stante la sostanziale impossibilità di rinvenire quanto meno un ricercatore o un professore afferente a settori affini) e di quello dinanzi richiamato sub b3) (stante la sostanziale impossibilità che un ricercatore sia effettivamente titolare di un progetto di ricerca nell’ambito del VI Programma Quadro).

Ora, il Collegio non ritiene nel caso in esame di discostarsi dal proprio orientamento (formatosi sulla materia del trattenimento in servizio di cui all’articolo 16 del d.lgs. 503 del 1992, ma applicabile anche al giudizio in esame, per prevalenti ragioni di contiguità sistematica) secondo cui le recenti disposizioni legislative in materia di esodo dei pubblici impiegati – e, segnatamente, dei docenti universitari – devono essere interpretate conferendo prevalenza sistematica alle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica espressamente perseguite (in tal senso: Cons. Stato, VI, sent. 478/2011).

In particolare, poiché nell’ambito del particolare quadro normativo delineato dai decretilegge numm. 112 del 2008 e 78 del 2010 la regola è rappresentata dal collocamento in quiescenza, mentre il trattenimento in servizio costituisce un’eccezione, è la seconda di tali opzioni a dover essere adeguatamente giustificata sulla base di oggettivi e concreti fatti giustificativi.

Al contrario, la prima delle richiamate opzioni, rivestendo carattere – per così dire – paradigmatico, potrà essere percorsa in tutte le ipotesi in cui il ricorso ad essa non risulti palesemente irragionevole o incongruo.

Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche appena richiamate alle peculiarità del caso di specie, il Collegio ritiene che le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione impugnate in primo grado restano esenti dalle censure rilevate dai primi Giudici.

Ciò in quanto, se per un verso tali delibere risultavano ispirate a un evidente rigore applicativo (si pensi al criterio dinanzi richiamato sub a), consistente nell’assenza di professori o ricercatori afferenti al medesimo settore, ovvero a settori affini), per altro verso tale rigore applicativo risultava certamente compatibile con la ratio ispiratrice delle disposizioni della cui applicazione si tratta, non discostandosene in modo significativo, né rendendo del tutto impossibile il trattenimento in servizio del docente interessato.

Per le ragioni sin qui evidenziate, l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere disposta la reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7982 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, dispone la reiezione del ricorso di primo grado.

Condanna l’appellata alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 300 (trecento), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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