Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-10-2011) 25-10-2011, n. 38647

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di L.R.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania Roma, in riforma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti del predetto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha ridotto la pena a lui inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro dodicimila di multa, confermando nel resto.

Il ricorrente deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del L.R., sostenendo la assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe dato risposta alcuna ai motivi di gravame.

2. Travisamento della prova, per essere stata affermata la penale responsabilità del L.R. su un affermato servizio di appostamento ad opera della Polizia Giudiziaria, atto probatorio in realtà del tutto inesistente.

2.-. Il ricorso è palesemente infondato.

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, contiene una adeguata, anche se assai stringata, motivazione e fornisce una idonea risposta ai motivi di gravame.

Infatti la Corte di merito ha non illogicamente attribuito rilevanza probatoria a taluni dati fattuali, indicativi della destinazione della droga allo spaccio (il numero delle dosi ricavabili dai grammi 218,1 di hashish detenuti; le risultanze della annotazione di servizio, per mera svista qualificata come servizio di appostamento) e ostativi al riconoscimento del fatto di lieve entità (il dato ponderale della droga e l’alto numero di dosi ricavabili). In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente, anche se in modo succinto, motivate sul piano logico e giuridico. A fronte di ciò il ricorrente si è limitato a prospettare elementi già sostanzialmente "smontati" dai Giudici di merito e ad insistere apoditticamente in tesi di segno contrario.

3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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