Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6170 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il sig. D. M. riferisce di operare dal dicembre del 1999 in qualità di vigile del fuoco volontario discontinuo provvisorio.

Egli riferisce, altresì, di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 519 della l. 27 dicembre del 2006, n. 296, nella qualifica di vigile del fuoco dei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (si tratta di procedura riservata al personale volontario del Corpo che, alla data del 1° gennaio 2007, risultava iscritta negli appositi elenchi di cui all’art. 6 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ed in possesso degli ulteriori requisiti di cui alla medesima legge n. 296).

In sede di predisposizione della graduatoria propedeutica all’assunzione, l’odierno appellante veniva collocato in posizione n. 2643.

L’appellante veniva, quindi, sottoposto agli accertamenti previsti dal d.m. 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

In particolare, in data 11 novembre 2009 egli veniva sottoposto agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui al richiamato d.m. 78 del 2008.

All’esito della visita collegiale, veniva rilevata una iperglicemia, che poteva essere attribuita a una forma di diabete.

Nella medesima occasione, la commissione (cui il sig. D. M. aveva riferito di aver assunto, a causa di un episodio febbrile, alcuni farmaci idonei ad alterare i valori della curva glicemica) invitava l’appellante a produrre documentazione sanitaria di fonte pubblica idonea ad escludere la richiamata patologia glicemica (la quale, ai sensi dell’allegato B), n. 19 del richiamato decreto ministeriale, avrebbe comportato la sua esclusione dalla procedura).

In data 13 novembre 2009 il sig. D. M. faceva effettivamente pervenire nuove analisi, da cui emergevano valori glicemici contenuti entro la norma.

Tuttavia, con atto in data 3 dicembre 2009, la Commissione escludeva il sig. D. M. dalla procedura con la seguente motivazione: "glicemia dell’11/11/2009 alterata a digiuno (122 mg/dl) in soggetto con risposta ridotta in toto della secrezione di insulina durante il test da carico con glucosio per via orale effettuato in data 16/11/2009. D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, c. 2 allegato B punto 19".

L’atto di esclusione veniva impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio dal sig. D. M., il quale notificava il ricorso introduttivo (oltre che all’amministrazione resistente), al solo sig. F. I., qualificato come controinteressato e classificatosi al posto n. 2522 della graduatoria conclusiva.

Con la pronuncia oggetto del presente appello, il Tribunale adìto dichiarava inammissibile il ricorso per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato in senso tecnico (tale non potendosi qualificare il sig. Imperato il quale, per essere posizionato in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente, risultava comunque indifferente rispetto all’esito del ricorso).

La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. D. M., il quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:

A. Sul punto della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per la notifica dello stesso ad un soggetto non qualificabile come controinteressato.

Violazione di legge – Violazione del d.P.R. 3747/2007 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che, nella fase concorsuale nel corso della quale l’appellante è stato escluso, non erano configurabili controinteressati in senso proprio, dal momento che la procedura concorsuale non era ancora conclusa (si trattava di una fase intermedia e non conclusiva) e non sarebbe stato in concreto possibile individuare un controinteressato.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere che in quella fase concorsuale fossero individuabili controinteressati in senso proprio, non vi sarebbe ragione di escludere tale qualificazione con riguardo ai soggetti che precedevano in graduatoria il sig. D. M..

B. Nel merito. Violazione di legge: falsa e erronea applicazione delle disposizioni normative – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, irragionevolezza e contraddittorietà tra atti – Carenza di motivazione.

L’amministrazione avrebbe omesso di considerare che dai documenti di causa non emergesse alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di cui è menzione all’allegato B del d.m. 78 del 2008 (ci si riferisce, in particolare, alle disfunzioni di cui è menzione alla voce n. 19 dell’allegato in questione).

Nessuna alterazione metabolica stabile sarebbe riscontrabile a carico dell’appellante. Verosimilmente, le temporanee alterazioni rilevate in sede di esame (11 novembre 2009) erano da attribuire alla recente assunzione di alcuni farmaci idonei ad alterare i livelli glicemici (assunzione di cui, peraltro, l’odierno appellante aveva tempestivamente reso edotta la Commissione).

Del resto, l’assoluta normalità dei valori riferibili all’odierno appellante sarebbe confermata dal fatto che, anche dopo l’esclusione per cui è causa, egli è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti finalizzati alla prestazione del servizio discontinuo presso il Comando Vigili del Fuoco di Napoli e i valori rilevati sono stati sempre conformi ai parametri di cui al d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un vigile del fuoco volontario discontinuo provvisorio avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura di stabilizzazione dei VV.FF. precari di cui all’art. 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere risultato affetto da una rilevante alterazione glicemica in sede di accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali.

2. Occorre in primo luogo esaminare il motivo di appello con cui si censura il capo della sentenza con il quale è stata ritenuta determinante ai fini del decidere la circostanza per cui l’odierno appellante non avesse notificato il ricorso in primo grado a un soggetto che lo seguiva nella speciale graduatoria di cui al comma 519 dell’articolo 1 della l. 296 del 2006, bensì soltanto a un soggetto che lo precedeva.

Nella tesi dei primi Giudici, infatti, il soggetto nei cui confronti la notifica era stata effettuata neppure avrebbe potuto essere qualificato come controinteressato in senso proprio, in quanto la sua posizione (la n. 2522) sarebbe risultata comunque indifferente agli esiti del giudizio, concernente la mera esclusione di un candidato collocato in posizione deteriore (la n. 2643).

Al riguardo, non sfugge al Collegio l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui la speciale procedura di cui al comma 519 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 sarebbe da qualificare come un concorso per titoli nel cui ambito (pur non essendo conosciuto a priori il numero finale degli assunti), nondimeno l’esclusione di un candidato dal concorso aumenterebbe le possibilità di assunzione di quanti lo seguono in quella che costituisce, nei fatti, una graduatoria di merito (in tal senso: Cons. Stato, VI, 10 settembre 2009, n. 5460).

Secondo tale approccio, dal carattere sostanzialmente concorsuale della richiamata procedura conseguirebbe che l’elenco nominativo, dal quale l’odierno appellante è stato escluso, costituirebbe una vera e propria graduatoria concorsuale, con conseguente necessità per cui le eventuali doglianze articolate avverso gli atti di esclusione siano portate a legale conoscenza di coloro che potrebbero trarre uno svantaggio dall’eventuale accoglimento del ricorso.

Ebbene, pur dovendosi dare atto del richiamato orientamento giurisprudenziale e della pregnanza delle argomentazioni allo stesso sottese, il Collegio ritiene maggiormente persuasiva l’adesione al diverso orientamento (del pari, formatosi sulla materia della c.d. "stabilizzazionè dei vigili del fuoco volontari) secondo cui nell’ambito della procedura all’origine dei fatti di causa (e fino alla formazione di una graduatoria finale, effettivamente prodromica all’assunzione) non sono individuabili posizioni di controinteresse in senso proprio, tali da imporre l’obbligo di notifica da parte del candidato nei cui confronti sia stata disposta l’esclusione per ritenuta carenza dei requisiti psicofisici ed attitudinali di cui al d.m. 11 febbraio 2008, n. 78 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7945).

Si è in primo luogo osservato al riguardo che è pacifica in giurisprudenza l’inconfigurabilità di soggetti controinteressati, in rapporto a procedure concorsuali in via di espletamento, in quanto tutti gli aspiranti possono ritenersi titolari di un interesse di fatto all’esclusione di altri concorrenti, senza però assumere al riguardo la posizione di controinteressati in senso giuridico formale. Ciò, in quanto in siffatte ipotesi l’atto di esclusione – intervenendo in un momento anteriore rispetto alla formazione di una graduatoria di vincitori – non trova all’atto dell’emanazione del provvedimenti altre posizioni giuridiche, di segno opposto a quella del soggetto escluso, suscettibili di una lesione attuale in caso di accoglimento delle ragioni di tale soggetto (essendo tutti i concorrenti nella condizione di potere, o meno, superare le prove previste, anche indipendentemente dalla singola situazione contestata).

Si è, altresì, osservato che la questione presenta aspetti di maggiore complessità nel caso di procedure concorsuali le quali prevedano prove preselettive, con formazione di una prima graduatoria di aspiranti da sottoporre ad ulteriore selezione, potendo apparire differenziata la posizione di coloro i quali – già collocati nella prima graduatoria – possano avvalersi di uno scorrimento della stessa in caso di esclusione di altri soggetti, inseriti con migliore punteggio nella medesima.

A ben vedere, tuttavia, anche in siffatte ipotesi vengono in rilievo interessi di fatto, qualora, come nel caso di specie, la procedura concorsuale preveda due fasi distinte, la seconda delle quali ancora in via di svolgimento alla data di proposizione dell’impugnativa, con conseguente impossibilità di individuazione dei reali soggetti controinteressati (questi ultimi da identificare, anche in un secondo momento, in coloro che – in caso di riammissione dell’attuale appellante – perderebbero la posizione utile acquisita nella graduatoria finale, a nulla più rilevando la prima graduatoria, antecedente alla valutazione di idoneità psicofisica dei candidati).

La sentenza in epigrafe risulta, quindi, in parte qua meritevole di riforma.

3. Nel merito, l’appello è meritevole di accoglimento, laddove lamenta il comportamento contraddittorio della Commissione medica, la quale, avendo rilevato in sede di accertamento dei requisiti psicoattitudinali (11 novembre 2009) un’alterazione dei valori glicemici riferibili al sig. D. M., ha in un primo momento richiesto a quest’ultimo di produrre ulteriore documentazione sanitaria di fonte pubblica, salvo poi – in un secondo momento – risolversi a disporre comunque l’esclusione del candidato sulla mera scorta delle rilevazioni iniziali, senza tenere in alcuna considerazione i risultati (invero, favorevoli al candidato) delle ulteriori analisi cui egli si era sottoposto su impulso della stessa Commissione e senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni che inducevano a tenere in non cale gli esiti dei rinnovati accertamenti clinici.

In tal modo operando, la Commissione medica ha agito in sede procedimentale in modo obiettivamente contraddittorio e tale da determinare un error in procedendo idoneo a riverberarsi con effetto viziante sull’atto con cui è stata preclusa l’ulteriore prosecuzione della procedura nei confronti del sig. D. M..

E’ vero che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha prodotto una relazione con la quale si è affermato con argomentazioni tecnicoscientifiche (fra l’altro) che l’alterazione glicemica riscontrata nei confronti dell’appellante in data 11 novembre 2009 non poteva avere un carattere transitorio, né poteva essere spiegata con la recente assunzione (peraltro, tempestivamente segnalata a suo tempo alla stessa Commissione) di alcuni farmaci idonei a determinare una parziale alterazione dei valori glicemici (relazione in data 28 dicembre 2010).

Si osserva, tuttavia, che nessuno degli argomenti in tale occasione offerti (peraltro, contestati dall’appellante con una ulterore specifica documentazione, depositata il 17 settembre 2011) è stato in concreto trasfuso nell’atto di esclusione, il quale si è – al contrario – limitato in maniera apodittica ad affermare la necessità di escludere il candidato a causa dell’alterazione dei valori glicemici riscontrati in sede di accertamento medicocollegiale in data 11 novembre 2009.

Pertanto, le argomentazioni trasfuse nella richiamata relazione ministeriale non possono avere un rilievo di integrazione postuma della motivazione, sicché di esse non può tenersi conto nella presente sede.

4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della decisione oggetto di appello, deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati con il primo ricorso, con salvezza degli ulteriori provvedimenti, che dovranno prendere in considerazione tutta la documentazione rilevante, anche prodotta dall’interessato, il quale potrà anche essere sottoposto ad una ulteriore visita

Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 9678 del 2010, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1363 del 2010 e dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Condanna il Ministero appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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