Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5775 Spese giudiziali nelle controversie previdenziali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 21.11.2007 accoglieva l’appello proposto da V.F. nei confronti dell’INPS e per l’effetto dichiarava non ripetibili le spese del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del Tribunale di Cagliari del 14.12.2005, con la quale era stata rigettata la domanda del V. con condanna alle spese di lite.

La Corte territoriale rilevava che l’appellante aveva comprovato nel giudizio di appello che, in base al reddito percepito, non doveva essere condannato alle spese. Non vi era stata alcun a tardività nella produzione documentale perchè la documentazione attestante i redditi percepiti non riguardava nuove prove in merito alla risoluzione della controversia.

Ricorre l’INPS con un motivo; nel corso della discussione ha concluso anche il procuratore della parte intimata V..

MOTIVI DELLA CONTROVERSIA

Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato l’INPS deduce la violazione o falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003 e dell’art. 2697 cod. civ.. Non vi era stata alcuna allegazione della parte nel giudizio in primo grado come stabilito dalla norma.

Il motivo è fondato. La nuova previsione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, così recita: "l’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente". La norma impone pertanto un onere autocertificativo alla parte che intende essere esonerata dal pagamento delle spese che deve essere assolto con il ricorso introduttivo di primo grado, onere che non può essere certamente sostituito dalla produzione in appello della documentazione attestante i requisiti reddituali, che costituiscono u presupposto fattuale per la ricordata dichiarazione (cfr. Cass. n. 16284/2011; Cass. n. 16284/2011). Indipendentemente dalla questione della tardività o meno di tale produzione appare evidente come questa non possa sostituire un onere che la legge dispone univocamente venga assolto nel ricorso introduttivo.

Pertanto deve accogliersi sul punto il ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, che può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, e il V. va condannato al pagamento in favore dell’INPS delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano come al dispositivo della presente sentenza, nonchè delle spese del giudizio di legittimità, liquidate anch’esse come al dispositivo. Possono invece confermarsi, in una valutazione complessiva del giudizio, tenuto anche conto della natura della controversia e della documentazione reddituale prodotta in appello, le spese del primo grado.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, condanna il V. al pagamento in favore dell’INPS delle spese del secondo grado del giudizio che si liquidano in complessive Euro 1.800,00 di cui Euro 900,00 per onorari, nonchè alla spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 20,00 per esborsi, nonchè in Euro 1.800,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge. Conferma la statuizione sulle spese di primo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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