Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6169 Emilia-Romagna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla Federazione regionale Coldiretti dell’EmiliaRomagna per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’EmiliaRomagna, sede di Bologna, di estremi indicati in epigrafe.

2. La Federazione regionale Coldiretti dell’EmiliaRomagna ha impugnato il decreto adottato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – in data 16 aprile 2009, con cui è stato ricostituito il Comitato dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la Regione EmiliaRomagna, deducendone l’illegittimità nella parte in cui non è stato nominato alcun componente su designazione della Confederazione nazionale Coldiretti per la rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro del settore agricoltura.

3. La sentenza di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto il medesimo provvedimento oggetto del presente giudizio era già stato impugnato in sede amministrativa da parte della Confederazione nazionale Coldiretti.

4. A sostegno dell’appello, la Federazione regionale rivendica la propria autonoma soggettività giuridica rispetto alla Confederazione nazionale, con la conseguenza che il ricorso straordinario proposto da quest’ultima non potrebbe per ciò solo precludere alla stessa l’esperibilità del ricorso giurisdizionale.

Nel merito ripropone, quindi, tutti i motivi fatti valere in primo grado.

5. L’appello non merita accoglimento, sia pure sulla base di considerazioni diverse da quelle svolte nella sentenza appellata.

5.1. Alla luce dello Statuto nazionale, è senz’altro vero, infatti, che la Federazione regionale Coldiretti sia dotata di un’autonoma soggettività giuridica, distinta rispetto a quella della Confederazione nazionale Coldiretti (la prima è associataalla seconda) e, pertanto, non subisca l’effetto preclusivo derivante, in base al principio dell’alternatività, dalla proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ad opera della stessa Confederazione nazionale.

5.2. Ciò nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado deve, ad avviso del Collegio, essere confermata sulla base di un altro motivo, sollevato dall’Amministrazione nella sua memoria difensiva, che è quello del difetto di legittimazione da parte dell’odierna appellante, già ricorrente in primo grado.

La Federazione regionale, essendo – quale associata – un soggetto autonomo e distinto rispetto alla Confederazione nazionale, non ha la stessa legittimazione al ricorso spettante a quest’ultima e, in particolare, non è titolare di una posizione differenziata rispetto alla contestazione del provvedimento impugnato, specie con riferimento al vizio dedotto.

Nel caso di specie, infatti, il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali avente ad oggetto la ricostituzione del Comitato regionale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’EmiliaRomagna viene contestato nella misura in cui avrebbe, secondo la tesi della ricorrente, illegittimamente conculcato una prerogativa – la facoltà di designazione dei rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro nel settore agricoltura – che la legge certamente riconosce alla Confederazione nazionale, e non alla Federazione regionale.

Sono le Confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, infatti, ad essere titolari del citato diritto di designazione.

L’art. 33 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dall’art. 42 l. 9 marzo 1989, n. 88) dopo aver previsto, al comma 1, le categorie professionali rappresentate all’interno del Comitato regionale dell’INPS, dispone, al comma 3, che i membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma (ovvero i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi) "sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale".

Non vi è dubbio, quindi, che la designazione spetta alla confederazione nazionale e che solo questa abbia titolo a dolersi della violazione di tale prerogativa.

Il ricorso oggi in decisione è diretto proprio a dimostrare che la Confederazione Nazionale Coldiretti rientra tra le confederazioni aventi diritto alla designazione, in quanto confederazione nazionale più rappresentativa a livello nazionale.

Tale ricorso, tuttavia, in quanto proposto dalla Federazione regionale, organo dotato di autonoma soggettività, risulta diretto alla tutela della posizione soggettiva di un soggetto terzo e come tale deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione.

Delle due l’una, del resto: o la Confederazione nazione e la Federazione regionale hanno la medesima soggettività e, quindi, la stessa legittimazione (e allora il ricorso è inammissibile per violazione del principio di alternatività alla luce del ricorso straordinario già proposto dalla Confederazione avverso il medesimo atto), oppure hanno una diversa soggettività, e, quindi, anche una diversa area di legittimazione, con la conseguenza che l’interesse dell’una non può essere tutelato dal ricorso dell’altra.

6. Le considerazioni che precedono portano al rigetto dell’appello e alla conferma, sia pure con diversa motivazione, della sentenza appellata.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando con diversa motivazione la sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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