Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6168 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con bando del 7 aprile 2009, l’Università degli studi di Milano indiceva un concorso per titoli ed esami per l’ammissione di 17 medici (poi 18) al primo anno della Scuola di specializzazione in chirurgia generale, per l’anno accademico 20082009.

La ricorrente in primo grado, dottoressa L., impugnava la graduatoria finale del concorso eccependo la mancata valutazione di tutte le pubblicazioni specificate nella domanda di partecipazione; l’incongruità della valutazione della propria tesi di laurea e della prova pratica; la mancata indicazione, nei provvedimenti impugnati, dei termini per proporre ricorso e dell’Autorità competente a riceverlo.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza 30 aprile 2010, n. 1194, accoglieva il primo motivo di ricorso. Con tale motivo la parte ricorrente aveva contestato la valutazione dei propri titoli da parte della Commissione, con riferimento alle pubblicazioni allegate alla domanda di partecipazione al concorso, in quanto la Commissione, a fronte di 8 pubblicazioni presentate, aveva deciso di prendere in considerazione unicamente un elaborato pubblicato su di una rivista specializzata, e non anche contributi ed interventi, anch’essi pubblicati, ma in volumi monografici.

Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza sopra ricordata, riteneva il ricorso fondato. Ciò in quanto tre fra i titoli presentati dalla ricorrente in primo grado, e non valutati dalla Commissione, apparivano invece ricadere nella previsione del bando.

Avverso la decisione del Tribunale amministrativo ricorreva al Consiglio di Stato il dottor S., già ammesso dalla commissione alla scuola di specializzazione, posizionatosi all’ultimo posto utile della graduatoria finale.

Il ricorrente si era però vista negata la possibilità di iscrizione al secondo anno in quanto l’Università, con nota del 2 luglio 2010, comunicandogli la decisione n. 1194 del 2010 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, qui appellata, aveva a lui significato che tale sentenza imponeva l’obbligo di ammettere la dottoressa L. al secondo anno del corso della scuola in chirurgia generale, con conseguente sua esclusione dalla scuola stessa.

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4168 del 2 settembre 2010, respingeva la richiesta cautelare avanzata avverso la decisione del Tribunale amministrativo, non ritenendola assistita da consistenti motivi di fumus boni iuris.

Si costituiva in giudizio l’appellata, dottoressa L., chiedendo il rigetto dell’appello.

2.1 Con comunicazione in data 19 ottobre 2011 il difensore del S. dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, a fronte dell’avanzamento temporale del corso di specializzazione, che non avrebbe consentito all’appellante di partecipare utilmente al corso stesso, anche ove accolto il ricorso in appello.

3. La causa veniva assunta in decisione presso questa Sezione del Consiglio di Stato nella pubblica udienza del 25 ottobre 2011.

Il Collegio prende atto del dichiarato, sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Non ritiene peraltro di poter accogliere la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente in primo grado, in quanto il bene della vita di cui questa chiedeva tutela risulta ampiamente soddisfatto dalla ottenuta, tempestiva iscrizione alla scuola di specializzazione.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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