Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5773 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado, rigettava le opposizioni proposte da F.A., in proprie quale legale rappresentante della Rammendatura e Pinzatura F312 avverso tre cartelle esattoriali per il pagamento di contributi Inps e premi Inail, dovuti per undici lavoratrici inquadrate come apprendiste rammendatrici e che erano state invece adibite esclusivamente al lavoro di pinzatrici, nonchè per la contribuzione dovuta sul compenso per lavoro straordinario pagato fuori busta. La Corte territoriale – premesso che la pinzatura, consistente nella asportazione dal tessuto di fiocchi, paglie e nodi, è mansione semplice, per la quale sono previsti 48 mesi di apprendistato nel settore artigiano e 30 mesi nell’industria, nonchè l’inquadramento in secondo livello, mentre la rammendatura, consistente nella riparazione manuale dei buchi, è attività molto più complessa con apprendistato di durata di 48 mesi nell’industria e 60 nel settore artigiano e con inquadramento al quarto livello – rilevava che, secondo il CCNL, e contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, non era vero che si inizia il lavoro di rammendatura dopo due anni di pinzatura, trattandosi di due attività nettamente distinte. Risultava poi dalle prove testimoniali, riportate in sentenza, che le lavoratrici per le quali era stato disconosciuto il rapporto di apprendistato da Inps ed Inail, erano state addette esclusivamente a mansioni di pinzatura e non avevano ricevuto alcun insegnamento per la rammendatura; la Corte territoriale affermava quindi la mancanza degli elementi caratterizzanti il rapporto di apprendistato e quindi l’obbligo di pagare la contribuzione intera sulla retribuzione spettante alle operaie di secondo livello.

Inoltre risultava dal verbale ispettivo che la richiesta di contributi per lavoro straordinario concerneva solo alcune apprendiste, per ore e su somme specificamente indicate. Si desumeva ancora, dalle deposizioni di alcune lavoratrici, che solo parte del compenso per lavoro straordinario era stato recuperato con riposi o con flessibilità, mentre la parte restante era stata pagata fuori busta e solo su questa erano stati addebitati i contributi e i premi richiesti. Infine la Corte escludeva che, quanto alle sanzioni, dovessero essere applicate quelle più lievi previste per la omissione contributiva, in luogo di quelle maggiori previste per l’evasìone, trattandosi, di registrazioni o denunce obbligatorie non conformi al vero sia quanto al fittizio rapporto di apprendistato, sia quanto all’erogazione dei fuori busta per lavoro straordinario.

Avverso detta sentenza parte soccombente ricorre con quattro motivi illustrati da memoria. Resistono Inps ed Inail con controricorso.

L’Inail ha depositato memoria, mentre la Sestri spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile in quanto proposto da F.A., quale titolare della ditta Rammendatura e Pinzatura F12 di F. A., che si identifica con lo stesso soggetto titolare della ditta omonima ancorchè indicata in sentenza come F312.

Con il primo mezzo si denunzia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del CCNL artigianato tessile, nonchè difetto di motivazione.

Si sostiene che l’attività di pinzatura sarebbe preliminare e propedeutica a quella di rammendatura e si lamenta che non sarebbero state considerate alcune deposizioni delle lavoratrici.

Con il secondo mezzo, denunziando ancora violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del CCNL Artigianato, si reiterano le medesime censure insistendo che l’attività di pinzatura era preliminare alla rammendatura,e si evidenzia anche la contraddittorietà di motivazione, richiamando alcune deposizioni testimoniali.

Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 2697 cod. civ., e difetto di motivazione, si lamenta della condanna al pagamento dei contributi sul lavoro straordinario.

Con il quarto motivo si sostiene che avrebbero dovuto essere applicate non già le sanzioni ricollegate alla evasione contributiva, ma alla più lieve ipotesi di omissione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero, quanto alla violazione del CCNL Artigianato Tesile, la censura è inammissibile perchè questo non è stato depositato unitamente al ricorso ex art. 369 cod. proc. civ., n. 4.

Quanto alle altre censure, si criticano apprezzamenti in fatto e nessuna delle deposizioni riportate in ricorso assume carattere decisivo, tale cioè che, se valutata, avrebbe condotto ad un diverso esito della causa.

Va quindi riconfermato il principio (tra le tantissime Cass. n. 6519 del 02/04/2004) per cui "La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, il quale è soggetto solo al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati, o un loro più opportuno o appagante collegamento, rientranti appunto nell’ambito dell’apprezzamento a tale giudice riservato, salvo il limite del contrasto con la logica e la razionalità".

Nè è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuna contraddittorietà nella parte in cui ha affermato che l’attività di pinzatura è preliminare a quella di rammendatura, perchè l’argomentazione è nel senso che questa deve essere effettuata per prima nel tempo, essendo logicamente necessario prima pinzare il tessuto e poi rammendarlo, ma ciò non comporta, e la sentenza l’ha escluso, che l’adibizione alla più semplice attività di pinzatura possa essere considerato come apprendistato in relazione alla diversa attività di rammendatura.

Quanto ai contributi dovuti per il lavoro straordinario, la sentenza impugnata ha escluso quella parte di super orario che veniva compensata con riposi o con flessibilità ed ha calcolato la contribuzione solo sui fuori busta.

Infondata è anche la censura sulla misura delle sanzioni correttamente applicate per l’ipotesi di evasione, e non già per la semplice omissione, perchè questa si configura ( L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), in caso di mancato pagamento di contributi e premi "il cui ammontare sia rilevabile da denuncie o registrazioni obbligatorie", mentre, nella specie, le lavoratrici figuravano nelle scritture come apprendiste e quindi gli Istituti previdenziali non potevano dedurre, dalle scritture medesime, che si trattasse invece di lavoro ordinario e non di apprendistato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate a favore dell’Inps in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro quattromila per onorari, ed a favore dell’Inail in Euro 40,00 per esborsi e euro duemilacinquecento per onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione. Nulla spese per la Sestri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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