Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, confermando la statuizione di primo grado, rigettava sia l’opposizione alle ordinanze ingiunzioni, sia al decreto ingiuntivo (riducendone comunque l’ammontare) concernenti contributi Inps e sanzioni, proposte dalla Prefabbricati di Bellini Geom. Pietro & C. snc e da B.P., B.A. e B.M.. Si trattava delle differenze di contributi dal primo febbraio 1991 fino al 30 giugno 1996, perchè era stato accertato un mutamento dell’attività dell’impresa da artigiana, quella concernente la costruzione di manufatti in cemento a quella di commercializzazione dei medesimi prodotti. La Corte disattendeva la tesi degli opponenti sul carattere vincolante della iscrizione nell’albo delle imprese artigiane, dal momento che era stato accolto, dalla Commissione competente, il suo ricorso avverso il provvedimento di cancellazione, affermando che i provvedimenti di classificazione sono sindacabili in sede giudiziaria.

La Corte disattendeva anche l’ulteriore questione posta dagli opponenti concernente la irretroattività della nuova classificazione nel settore commercio, sul rilievo che questa è consentita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8, non solo in caso di inesatte dichiarazioni in sede di inquadramento iniziale, ma anche nei casi di omessa comunicazione all’Inps del mutamento di attività, nè questa ricostruzione era incompatibile con la previsione del D.L. n. 352 del 1978, art. 2, convertito in L. n. 467 del 1978, che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa nel caso di omissione della comunicazione di variazione di attività.

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con due motivi.

L’Inps ha depositato procura.

Motivi della decisione

Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.

Infatti la sentenza era stata notificata il 10 settembre 2007, mentre il ricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 13 novembre 2007.

Le spese della discussione orale seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della discussione orale liquidate in Euro cinquecento per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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