Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 25-10-2011, n. 38679

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28.01.2011 la Corte di assise di appello di Messina, a seguito di sentenza di condanna per fatti di mafia alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione ed Euro 3250,00 di multa, disponeva il ripristino, a sensi del comma 2 dell’art. 307 c.p.p., della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.S..

Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 16.05.2011, rigettava l’appello proposto nell’interesse del predetto.

Propone ricorso il G. a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, desunta in sostanza e inaccettabilmente dalla sola condanna per fatti di mafia e in mancanza di qualsiasi elemento concreto riferibile ad esso ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Circa la sussistenza del pericolo di fuga, infatti, il Tribunale ha reso una motivazione inadeguata, in quanto basata, oltre che sull’entità della pena irrogata, su una sorta di inammissibile presunzione di fatto della suddetta esigenza in correlazione alla natura mafiosa dei reati e dei comportamenti oggetto di condanna e di applicazione di misure cautelari e di prevenzione (considerate fra l’altro in se stesse, senza alcuna valutazione della condotta tenuta dal soggetto in relazione ad esse), e sull’assunto, posto però in modo astratto, del supporto che il ricorrente potrebbe ricevere da altri soggetti appartenenti all’associazione cui egli ha aderito (il riferimento alla circostanza della pregressa latitanza riguardante soggetti terzi è generico e non corredato da elementi che ne esplichino la specifica connessione con la posizione del G.).

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuova deliberazione, rendendo motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *