Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6165

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società T. M. s.r.l. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di estremi indicati in epigrafe, che ha rigettato il ricorso con cui la stessa società ha impugnato la nota del 9 febbraio 2005, con la quale A. D. R. (ADR) s.p.a. ha rifiutato il rinnovo del rapporti subconcessorio, invitando a riconsegnare il box – che ne costituisce l’oggetto – libero da persone e cose.

2. L’appello risulta manifestamente infondato.

2.1. A differenza di quanto deduce l’appellante, il diniego di rinnovo della sub concessione è ampiamente motivato in considerazione delle numerose irregolarità, rappresentate dai rapporti della Polizia municipale, che hanno caratterizzato la gestione, da parte di T. M., dello spazio subconcesso.

In particolare, come è stato rilevato dallo stesso corpo della Polizia Municipale di Fiumicino, la T. M. si era più volte servita del box concessole per procacciare nuovi clienti in transito presso l’aeroporto cui offrire il servizio di noleggio in auto con conducente.

Lo stesso amministratore della T., con una propria dichiarazione del 2 gennaio 2004, ha attestato di tenere a disposizione continuativa una vettura adibita a noleggio con conducente dei passeggeri in transito.

Da ciò discende la violazione degli obblighi della convenzione, che, invece, escludevano qualsiasi attività che non fosse di semplice assistenza ed accoglienza ai clienti in transito sull’aeroporto, con espresso divieto proprio del servizio di noleggio autori con conducente.

2.2. Va ancora evidenziato che l’atto impugnato – diniego di rinnovo di una sub concessione scaduta – è connotato da una amplia discrezionalità, non avendo l’ente subconcendente alcun obbligo o vincolo nel senso di procedere al rinnovo del rapporto ormai scaduto, il che vale a confermare la conclusione dell’insussistenza del denunciato difetto motivazionale.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore della Di A. D. R. s.p.a. e di Enac, che liquida, per ciascuna parte, nell’importo complessivi di Euro 3.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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