Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 12-04-2012, n. 5770 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte:

quanto segue:

Con atto notificato il 18/6/2009, la spa Equitalia Esatri ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

La srl Nettuno Costruzioni non ha svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 3/4/2012.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che in data 12/9/2007, la srl Nettuno Costruzioni ha impugnato separatamente davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi quattro cartelle di pagamento emesse dalla spa Equitalia Esatri, nonchè le iscrizioni ipotecarie in forza di esse eseguite su di alcuni immobili di sua proprietà.

La spa Equitalia Esatri si è costituita soltanto nel giudizio relativo alle iscrizioni ed il giudice adito, riuniti i ricorsi, ha dichiarato la nullità delle cartelle, ordinando di conseguenza la cancellazione delle ipoteche a cura e spese della convenuta.

Quest’ultima ha interposto appello, sostenendo che tre delle quattro cartelle riguardavano crediti di natura non tributaria e che, in ogni caso, le doglianze della Nettuno erano tutte infondate, cosicchè la Commissione Provinciale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione su di una parte della domanda e pronunciare sentenza di rigetto sull’altra.

La srl Nettuno si è costituita deducendo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per carenza di procura alle liti e la Commissione Regionale ha condiviso tale eccezione, osservando testualmente al riguardo che "l’avv. Roberta Florio ha proposto appello per conto della società Equitalia Esatri in forza della procura generale alle liti rilasciatale, dal rappresentante legale dell’allora società Esatri-Esazione Tributi spa, per atto del Dott. Z.S…. Con detto atto il rappresentante legale della società Esatri – Esazione Tributi, prof. Avv. R.F. C., ha rilasciato all’avv. Florio "mandato generale …affinchè la stessa abbia a rappresentare e difendere la Esatri-Esazione Tributi spa avanti il Tribunale di Milano e preture circondariali comprese nel distretto dello stesso Tribunale in ogni stato e grado di qualsiasi giudizio o procedimento".

La procura rilasciata all’avv. Florio è pertanto circoscritta ai giudizi e ai procedimenti promossi davanti al tribunale di Milano e davanti alla pretura circondariale di Milano e relative sezioni distaccate (così dovendosi intendere il riferimento al "distretto dello stesso tribunale", posto che l’ambito territoriale di un tribunale è il circondario e che nel circondario di un tribunale all’epoca esisteva una sola pretura circondariale, quella del capoluogo, a seguito dell’abolizione delle preture mandamentali).

D’altro canto, che la legittimatio ad processum dell’avv. Florio sia limitata alle predette autorità giudiziarie è rilevabile non solo dalla loro indicazione specifica, ma soprattutto dalla precisazione che il mandato è rilasciato per agire o resistere anche davanti alle preture.

D’altra parte, l’interpretazione data alla procura dall’avv. Florio, ovvero che il mandato le è stato conferito in via generale per difendere e rappresentare la società mandante davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, in quanto che l’indicazione "Tribunale di Milano" starebbe a significare "Autorità Giudiziaria" in genere, è contraddetta dalla precisazione che il potere di rappresentanza è conferito anche per agire e resistere davanti alle preture. Proprio questa precisazione fa comprendere che la procura è stata rilasciata limitatamente per i giudizi e procedimenti di competenza del Tribunale di Milano e della Pretura circondariale – con relative sezioni staccate – di Milano.

Qualora, invece, si volesse ritenere che il riferimento è alle preture circondariali della Corte di Appello di Milano, la procura in esame sarebbe comunque circoscritta e non riguarderebbe giudizi promossi davanti ad altri Uffici Giudiziari e soprattutto davanti ad Autorità Giudiziarie diverse da quella ordinaria".

La spa Esatri ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’erronea applicazione degli artt. 333, 343 e 345 cod. proc. civ., in quanto siccome la Commissione Provinciale aveva dato atto della rituale costituzione della convenuta, riconoscendo così implicitamente l’esistenza di un valido mandato in capo all’avv. Florio, la Nettuno Costruzioni avrebbe dovuto fare appello sul punto e non limitarsi ad una mera eccezione che, oltretutto, avrebbe dovuto essere sollevata fin dal primo grado del giudizio, prima dell’accettazione del contraddittorio sul merito della controversia.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 57, in quanto poichè il difetto di una valida procura non integrava una nullità rilevabile di ufficio, la Commissione Regionale avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell’eccezione formulata dalla controparte per la prima volta in appello.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1362, 1365 e 1366 cod. civ., in quanto tenuto anche conto del fatto che la spa Esatri curava principalmente la riscossione di crediti tributari e che, pertanto, la maggior parte del suo contenzioso si svolgeva al di fuori delle preture dei tribunali, la Commissione Regionale avrebbe dovuto ammettere che l’ampiezza delle espressioni utilizzate dimostrava chiaramente la volontà di affidarsi all’avv. Florio non soltanto per le cause davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria, ma anche e soprattutto per quelle davanti ai giudici tributari.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine dedotto a violazione de combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 24, artt. 615 e 617 cod. proc. civ., in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto declinare la giurisdizione per quel che riguardava i debiti di natura extrafiscale.

I primi tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente per via della loro intima connessione.

A questo proposito e premesso, altresì, che le fasi di merito sono iniziate e finite prima della modifica dell’art. 182 cod. proc. civ. da parte della L. n. 69 del 2009, occorre conside rare che il difetto di regolare procura al difensore costituisce un vizio che incide sulla validità del rapporto processuale, per cui è rilevabile anche di ufficio (C. Cass. nn. 17765 del 2005 e 823 del 2006), non soltanto in primo grado, ma pure in appello (C. Cass. nn. 444/2003, 16264 del 2004, 15661 del 2005 e 6439 del 2009), semprechè sulla specifica questione non si sia formato un giudicato interno che, nel caso in esame, non è dato ravvisare, non contenendo la sentenza della Commissione Provinciale alcun esplicito accenno alla procura dell’avv. Florio, la cui estensione anche ai giudizi tributari non rappresentava, d’altra parte, un insopprimibile prius logico destinato ad essere imprescindibilmente verificato prima di passare all’esame della domanda attrice.

Tanto chiarito, rimane unicamente da aggiungere che l’interpretazione della procura al difensore, fatta dal giudice di merito al fine d’individuare l’estensione del mandato a lui conferito, non può essere sindacata in cassazione se non in presenza di vizi logici o giuridici (C. Cass. nn. 21924 del 2006, 4864 del 2007, 19510 del 2010 e 17883 del 2011), che nella specie non sussistono, avendo la Commissione Regionale dato conto delle ragioni della propria decisione con argomenti ampi, plausibili e non contrastanti con alcuna disposizione di legge.

I primi tre motivi vanno pertanto rigettati al pari, d’altronde, del quarto, a proposito del quale è sufficiente rilevare che una volta riconosciuta l’inammissibilità dell’appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, la Commissione Regionale non aveva più alcun potere di riformare la stessa neppure sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl Nettuno Costruzioni.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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